Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10693 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 24/05/1966
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale sono state reiterate le argomentazioni a supporto del ricorso;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 629 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo dei requisiti di specifi previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01) in mancanza di confronto con la motivazione, del tutto immune da manifesta illogicità o aporie, della Corte di appello;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02 e 03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 15 – 19 sul dolo di estorsione non solo in ragione della contrarietà delle giustificazioni addotte dall’imputato rispetto a quanto emerso dall’istruttoria e riscostruito dai giudicanti, ma anche per la circostanza che l’imputato, non potendo agire in giudizio per conto della società in quanto terzo estraneo al diritto vantato, ha agito allo scopo di conseguire indebiti vantaggi personali);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è
consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorrett sufficiente e non illogica argomentazione;
che, invero, le statuizioni relative alla dosimetria della pena bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discreziona tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragioname manifestamente illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, R 281217-01, in motivazione);
che, quanto alla determinazione della sanzione penale, l’onere argomentativ può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi rit decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettaglia motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editt che, in relazione al giudizio di cui all’art. 69 cod. pen., la sol dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del mer si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri prev dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei cr valutazione adoperati;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente eserci la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni de convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 19 e 20 sulla congruità della alla luce degli indici di gravità del reato indicati, nonché sulla corrett giudizio di equivalenza in mancanza di elementi positivi da valorizzare);
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si contestano le statuizioni civi punto di prova del danno risarcibile e del quantum della provvisionale, è generico e non consentito in sede di legittimità;
che, invero, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizion pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, merame delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibil passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liqui dell’integrale risarcimento (cfr. Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. COGNOME, Rv. 186722 – 01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.