Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43008 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
SUI ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appel di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all’art cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabil denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del me quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilev attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendo ino esso costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancat applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è indeducibile, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su m che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ch pagg. 1 e 2 nel valutare i vari motivi di appello svolti ha evidenziato non s ragioni per le quali non fosse possibile valorizzare il comportamento assu dall’imputato solo quando si era reso conto che sarebbe stata di lì a scoperta la falsità ma anche fatto riferimento ai precedenti penali e al conte cui fu commesso il fatto che non depone per la lieve entità);
Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo dì ricorso, che contest rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessio dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione in re alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, perché, a differenza di quanto si assume ricorso sono state ben messe in evidenza, sempre a pagg. 1 e 2, le ragioni pe quali sono state negate le circostanze di cui all’art. 62 n. 6 e 62-bis penale; laddove peraltro secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficien congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pag. 1 e 2 della sent
impugnata in cui in buona sostanza si evidenzia che a fronte dei preceden penali non fossero emersi elementi positivi dì valutazione in senso favorev all’imputato).
Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta violazione legge e vizio di motivazione in ordine mancata applicazione del beneficio del sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la corte di appello esplicitato anche in tal caso le ragioni della decisione indica motivo per il quale ha negato il benefico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.