Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39618 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che -in sede di rinvio dalla Corte di cassazione -, ha riformato la sentenza in data24/02/2010 del Tribunale di Termini Imerese, riterminando la pena inflitta per il reato ritenuto in continuazione e la pena complessiva inflittagli.
Deduce: 1) Inosservanza di norma processuale per la mancata notificazione all ‘imputato del decreto di fissazione dell ‘udienza; 2) inosservanza di norma processuale, quanto alla determinazione della pena.
2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va rilevato che dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che la notificazione al difensore è stata effettuata dopo che l ‘imputato è risultato sconosciuto al domicili eletto che, pertanto, si è palesato nella sua inidoneità, così legittimando la nqtificazione presso il difensore.
Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l ‘onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Il motivo in esame è privo dei requisiti prescritti dall ‘art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina ha ampiamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, non indica in maniera puntuale e specifica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell ‘ impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore COGNOME