Inammissibilità Ricorso: Quando la Prescrizione non può essere Dichiarata
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno sbarramento processuale con conseguenze decisive, come quella di impedire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, chiarisce questo principio fondamentale, sottolineando che un’impugnazione priva dei requisiti di legge non è idonea a instaurare un valido rapporto processuale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda il legale rappresentante di una società cooperativa, condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per un reato fiscale previsto dal D.Lgs. 74/2000. La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando l’impugnazione a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’estinzione del reato per prescrizione: Si sosteneva che, considerando il tempo trascorso, il reato dovesse ormai considerarsi prescritto.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione: La difesa lamentava una presunta carenza nella motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che fosse talmente grave da impedire la comprensione dell’iter logico seguito dai giudici di secondo grado.
La strategia difensiva mirava a ottenere l’annullamento della condanna, facendo leva su un aspetto procedurale (la prescrizione) e uno sostanziale (la presunta illogicità della sentenza).
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Suprema Corte ha esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, quello relativo al vizio di motivazione, ritenendolo pregiudiziale per ragioni logico-sistematiche. La conclusione dei giudici è stata netta: il motivo era radicalmente inammissibile.
La Corte ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una compiuta esposizione delle ragioni a fondamento della condanna. Al contrario, il ricorso si limitava a denunciare un difetto di motivazione in termini generici, senza un reale e specifico confronto con le argomentazioni della Corte territoriale. Questo approccio rende il motivo di ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha avuto un effetto a catena sul primo motivo, quello relativo alla prescrizione. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello è subordinata all’ammissibilità del ricorso.
In altre parole, un ricorso inammissibile non è in grado di ‘radicare il rapporto processuale’ in modo valido. Senza un valido rapporto processuale, la Corte non ha il potere di esaminare questioni di merito o procedurali come la prescrizione. L’impugnazione, essendo priva dei requisiti minimi di legge, viene considerata come se non fosse mai stata proposta ai fini della declaratoria di estinzione del reato. Di conseguenza, anche il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, non perché la prescrizione non fosse maturata, ma perché la condizione per poterla rilevare – un ricorso ammissibile – era venuta a mancare.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre una lezione cruciale: non è sufficiente presentare un ricorso per ‘prendere tempo’ e sperare nella prescrizione. L’impugnazione deve essere fondata su motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Se i motivi sono giudicati inammissibili, come in questo caso per la loro genericità, il ricorso viene respinto in rito e la condanna diventa definitiva. Inoltre, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questo principio rafforza l’importanza di redigere ricorsi solidi e ben argomentati, evitando impugnazioni meramente dilatorie che non superano il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile, si può comunque ottenere la prescrizione del reato?
No. Secondo la decisione della Corte, l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude alla Corte la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa fosse maturata nel frattempo.
Cosa rende un motivo di ricorso basato sul ‘vizio di motivazione’ inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la motivazione in modo generico, senza confrontarsi specificamente e criticamente con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. È necessario dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà, non semplicemente un disaccordo con la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. del 2000, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE – ha propo ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/11/2023, con cui la C d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cremona, deducendo l’estinzione del reato nonché violazione legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elem oggettivo;
ritenuto che il secondo ordine di censure (da cui conviene prendere le mos per ragioni logico-sistematiche) sia radicalmente inammissibile, dal momento c la difesa lamenta un radicale difetto della motivazione (prospettato addiritt termini tali da impedire la comprensione dell’iter logico del giudicante) che in risulta del tutto insussistente, avuto riguardo alla compiuta esposizione sul dell’accusa (pagg. 3 seg.) con cui il ricorrente evita totalmente di confront ritenuto che, alla luce di quanto precede, il primo ordine di censur manifestamente infondato, dal momento che la possibilità di dedurre in ques sede la prescrizione maturata medio tempore postula l’ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto, deve essere radical esclusa. Si evidenzia, per completezza, che risulta manifestamente infond anche l’assunto secondo cui verrebbe in rilievo anche il periodo intercorso lettura del dispositivo (avvenuta prima del maturare della prescrizione, t conto del periodo di sospensione non contestato dalla difesa) e il deposito motivazione della sentenza;
ritenuto infine che le considerazioni fin qui svolte impongano una declarat di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d Ammende.
Così deciso i rr oma, il 27 settembre 2024 l Il Consid · e estensore GLYPH