Ricorso in Cassazione Inammissibile: Conseguenze e Costi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto cruciale nel nostro sistema processuale penale. Quando un ricorso viene presentato senza rispettare i limiti imposti dalla legge, la Corte Suprema non entra nel merito della questione, ma si limita a respingerlo con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur dichiarando prescritto un reato minore, aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il delitto di furto aggravato. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione della legge penale e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 33231/2025, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che il ricorso presentato non era idoneo a essere esaminato. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso non presentava censure di legittimità, ovvero critiche su come la legge è stata applicata o interpretata dai giudici di merito. Al contrario, l’unico motivo di ricorso si risolveva in una richiesta di diverso apprezzamento del compendio probatorio. In parole semplici, l’imputato chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. L’imputato non ha neppure lamentato un “travisamento della prova”, cioè un errore palese del giudice nella lettura di un atto processuale. Pertanto, il ricorso è stato considerato un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. I motivi di ricorso devono essere specifici e riguardare questioni di diritto. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza individuare un vizio di legittimità, è destinato all’inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, servono a sanzionare l’abuso dello strumento processuale. La colpa del ricorrente viene ravvisata nell’evidente infondatezza dell’impugnazione, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario. Questa ordinanza rappresenta quindi un monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente corretti e fondati su reali vizi di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge o sulla logicità della motivazione (vizi di legittimità), chiede alla Corte di rivalutare i fatti e le prove del processo, compito che non le spetta.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e riconducibile a colpa del ricorrente, viene anche condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIOVANNI TEATINO il 11/06/1963
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aqui che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizio il reato di cui all’art. 181, comma 1, d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B. della rubrica) confermando la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e comma 1, n. 7, cod. pen. (capo A.), rideterminando il trattamento sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato – fung contenere censure di legittimità sollecita un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.