L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, in particolare quando si contestano valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha riaffermato principi consolidati in materia di recidiva e quantificazione della pena, sottolineando come tali aspetti non possano essere messi in discussione in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’imputato ha basato il suo ricorso davanti alla Corte di Cassazione su due motivi principali: l’errata applicazione della recidiva e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sulla Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
La Questione della Recidiva
Il primo motivo contestava la sussistenza della recidiva. La Corte ha ricordato che tale valutazione non è consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito, infatti, non deve basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti passati o sull’arco temporale, ma è tenuto a un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 c.p. Deve verificare se e in che misura la condotta criminale pregressa sia indicativa di una ‘perdurance inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato. Poiché il giudice di merito aveva seguito correttamente questi principi, la doglianza è stata respinta.
La Valutazione sull’Eccessività della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della sanzione, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso di specie, il giudice aveva adempiuto al suo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rendendo così la sua decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’apprezzamento delle prove. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, le valutazioni che la legge affida alla discrezionalità del giudice di merito, come quelle sulla personalità dell’imputato ai fini della recidiva e sulla commisurazione della pena, sono insindacabili se sorrette da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Dichiarare inammissibile il ricorso significa riconoscere che i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Corte di Cassazione. Le scelte relative alla recidiva e alla misura della pena, espressione della discrezionalità del giudice, sono definitive se correttamente motivate. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non su una diversa valutazione del merito, che resta di competenza esclusiva dei giudici delle fasi precedenti. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione della recidiva davanti alla Corte di Cassazione?
No, la valutazione sulla sussistenza della recidiva non è, di regola, consentita in sede di legittimità. Si tratta di un’analisi di merito che spetta al giudice delle fasi precedenti, il quale deve valutare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate.
Si può impugnare in Cassazione una pena ritenuta eccessiva?
No, l’eccessività della pena non è un motivo di ricorso consentito davanti alla Corte di Cassazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è censurabile solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi proposti non rientrano tra quelli previsti dalla legge o sono manifestamente infondati. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.