Inammissibilità del ricorso: la ripetizione dei motivi non salva l’imputato
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Spesso, i ricorrenti cadono nell’errore di riproporre pedissequamente le medesime difese già spese nei gradi di merito, ignorando che il giudizio di legittimità richiede una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna, lamentando carenze motivazionali in ordine al giudizio di responsabilità e al presunto travisamento della prova. La difesa contestava inoltre l’erronea applicazione della legge penale riguardo al trattamento sanzionatorio, invocando una maggiore valorizzazione degli articoli 62 bis e 133 del codice penale per ottenere una riduzione della pena.
Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
La settima sezione penale ha chiarito che i motivi di ricorso non possono limitarsi a una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Quando le censure sono state già puntualmente disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, la loro riproposizione in sede di legittimità senza nuovi argomenti critici rende il ricorso non specifico, ma soltanto apparente.
La valutazione delle prove e della pena
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva già analiticamente valorizzato il compendio probatorio a carico del ricorrente. La Cassazione ha confermato che, una volta che il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e coerente sulla colpevolezza e sulla congruità della pena inflitta, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La mancata assoluzione della funzione di critica argomentata conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. I giudici hanno rilevato che il ricorrente ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello, limitandosi a contestare genericamente il giudizio di responsabilità. Tale condotta processuale impedisce alla Cassazione di entrare nel merito delle questioni, poiché il ricorso non assolve alla sua funzione tipica di impugnazione mirata.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o privi dei requisiti di ammissibilità. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali e non meramente ripetitivi.
Cosa comporta la ripetizione dei motivi d’appello in Cassazione?
Comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché la legge richiede che le censure siano specifiche e rivolte direttamente alle motivazioni della sentenza impugnata, non una semplice replica di difese già respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Quando si può contestare il travisamento della prova?
Si può contestare quando il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente o ne ha travisato il contenuto oggettivo, ma la censura deve essere specifica e dimostrare l’impatto decisivo sull’esito del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40217 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza e la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per travisamento della prova, nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul ricorrente analiticamente valorizzato dai giudici di merito e ancora pag. 4 in punto di congruità della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
I Consigliere Es