Inammissibilità del ricorso: quando la difesa è troppo generica
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel giudizio di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che non è possibile limitarsi a una critica superficiale dei fatti per tentare di ribaltare una condanna già confermata in appello.
I fatti al centro della vicenda
Il caso trae origine dalla condanna di tre soggetti per diversi reati, tra cui spicca l’evasione contestata a uno dei ricorrenti. Quest’ultimo aveva tentato di giustificare l’allontanamento dal luogo di custodia adducendo la necessità di cure ospedaliere. Tuttavia, le indagini e le testimonianze della polizia giudiziaria hanno smentito tale versione, confermando l’assenza del soggetto dal presidio sanitario. Gli altri coimputati erano stati condannati sulla base di testimonianze dirette delle persone offese e di riscontri oggettivi contenuti nella documentazione medica acquisita agli atti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tutti i soggetti coinvolti. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dalla difesa fossero “generiche e declinate in fatto”. Invece di individuare violazioni di legge o vizi logici nella sentenza impugnata, i ricorrenti hanno cercato di accreditare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
Sanzioni pecuniarie e spese processuali
Oltre al rigetto delle istanze, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 616 c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per aver proposto un ricorso privo di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso risiedono nella mancanza di specificità dei motivi proposti. La Corte ha sottolineato che la difesa si è limitata a estrapolare singoli frammenti delle prove per negare apoditticamente le responsabilità, senza però scalfire la solida impalcatura motivazionale della Corte d’Appello. Quando la sentenza di merito analizza correttamente le testimonianze e i documenti medici, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione degli stessi elementi, poiché ciò esula dai poteri del giudice di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento chiarisce che il ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica rigorosa. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’atto di impugnazione si concentri su errori di diritto o su mancanze logiche evidenti, piuttosto che sulla mera riproposizione di versioni fattuali già respinte. La decisione conferma l’orientamento severo della Corte verso i ricorsi meramente dilatori o privi di una reale critica alle motivazioni del provvedimento impugnato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta specifici punti della sentenza o quando si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria accessoria che il giudice impone a chi presenta un ricorso inammissibile, oltre al pagamento delle normali spese processuali.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica, senza poter acquisire o valutare nuove prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42004 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TELESE TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA d’ETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ucl
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi con cui la comune difesa censura la decisione in ordine ai deli contestati risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui estrapolano alc significativi frammenti delle risultanze istruttorie per negare apoditticamente quanto precisione la Corte di appello ha avuto modo di rappresentare in ordine all’accertamento dell fattispecie facendo preciso riferimento: quanto al delitto di evasione contestato a COGNOME commesso in data 1 maggio 2017, alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ebbe a effettuare i controlli ed escludere che il ricorrente si fosse recato in ospedale; quanto ag reati commessi, oltre che dal COGNOME, dalla COGNOME e dalla COGNOME, alle dichiarazioni d verbalizzante intervento e delle persone offese ritenute attendibili anche in considerazione de corrispondente documentazione medica acquisita; che, a fronte di adeguata motivazione della Corte di merito che ha analizzato le censure poste in sede di gravame, la difesa dei ricorre tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze senza neppure prendere in esame esaustiva motivazione su detti punti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.