Inammissibilità del ricorso: la precisione è un obbligo legale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale italiano. Spesso, la difesa si concentra sul merito della vicenda, trascurando i rigidi requisiti formali che la legge impone per l’accesso ai gradi superiori di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce quanto sia rischioso presentare motivi di impugnazione troppo vaghi.
Il caso: lesioni aggravate e ricorso generico
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di lesioni aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte denunciando un vizio di motivazione, invocando l’applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso è stato presentato con un unico motivo, giudicato estremamente carente sotto il profilo della specificità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione era affetta da una grave indeterminatezza. Secondo il codice di rito, chi propone ricorso deve indicare con precisione i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto o di fatto che sorreggono la critica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito gli elementi necessari per consentire alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Inammissibilità del ricorso e requisiti di legge
L’inammissibilità del ricorso scatta automaticamente quando non vengono rispettati i criteri previsti dall’art. 581 c.p.p. La legge richiede che i motivi siano esposti in modo chiaro e specifico. Se la motivazione della sentenza di appello appare logicamente corretta e il ricorrente si limita a contestazioni generiche senza scendere nel dettaglio dei presunti errori del giudice, la Cassazione non può entrare nel merito della questione.
Conseguenze economiche della sconfitta processuale
Oltre alla conferma della condanna penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta oneri finanziari non trascurabili. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, una misura volta a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La norma impone che il ricorso contenga l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Poiché il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti alla base della sua censura, ha impedito al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla sentenza della Corte d’Appello.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso in questo caso sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari. Non basta lamentare un’ingiustizia o un vizio logico; è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice precedente, offrendo alla Cassazione basi solide su cui intervenire. La genericità non è solo un difetto di stile, ma un vizio procedurale che chiude definitivamente le porte della giustizia.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specificano i punti contestati della sentenza o non rispettano i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato specifico?
Deve indicare chiaramente i capi della sentenza contestati, le prove che si ritengono mal valutate e le norme di legge che si considerano violate, spiegando il nesso logico tra queste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51115 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia di condanna per il delitto di lesioni aggravate;
Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.