Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, tramite bifensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 2 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Grosseto il 29 aprile 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di un portafoglio, custodito per necessità all’interno di un furgone, con’ la recidiva, fatto commesso il 31 marzo 2022, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha ridetermiNOME, riducendola, la pena, con conferma nel resto.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo in riferimento al riconoscimento dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede, aggravante che nel caso di specie non sussisterebbe; con il secondo in relazione alla ritenuta eccessiva severità del trattamento sanzioNOMErio, anche per effetto del mancato riconoscimento delle, pur invocate, circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, num. 4, cod pen., oltre che per l’aumento operato per la recidiva.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria del 30 novembre 2023, pervenuta il giorno seguente, il ricorrente ha segnalato la mancanza in atti della querela della persona offesa.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la sentenza di primo grado (da leggersi insieme a quella di appello) motiva adeguatamente sulla necessità di lasciare il portafogli in auto mentre la vittima scaricava e non poteva, quindi, chiudere le serrature del veicolo dal quale prendeva gli oggetti da trasportare (p. 3). Si tratta di passaggio argomentativo con il quale la Difesa non si confronta adeguatamente.
In tema di trattamento sanzion’atorio, le considerazioni, non incongrue e non illogiche, che si rinvengono al riguardo alle pp. 3-4 della sentenza impugnata sono impermeabili alle vaghe doglianze svolte nel ricorso, che in sostanza si limita a segnalare – ma inammissibilmente – soltanto una pretesa “ingiustizia”.
L’impugnazione, quindi, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Infine, quanto alla sottolineata mancanza di querela, è appena il caso di evidenziare che nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle More del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/0172023, Saitta, R. 284155).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.