Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un ostacolo insormontabile quando le contestazioni mancano di specificità. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che non basta lamentare vizi generici per ottenere una revisione della sentenza, specialmente quando i giudici di merito hanno già fornito risposte esaurienti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo che vi fossero carenze nella valutazione della sua responsabilità penale e nella determinazione della pena inflitta. Tuttavia, l’impugnazione non entrava nel dettaglio delle presunte mancanze, limitandosi a una critica superficiale della decisione precedente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato il ricorso, rilevando immediatamente un difetto strutturale insuperabile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come i motivi di doglianza fossero affetti da una “genericità assoluta”. Questo significa che la ricorrente non ha saputo indicare con precisione quali passaggi della sentenza d’appello fossero errati o illogici, rendendo di fatto impossibile un nuovo scrutinio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si poggiano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era già congruamente motivata sia per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità penale, sia per il trattamento sanzionatorio applicato. Al contrario, l’atto di ricorso non spiegava in alcun modo le ragioni per cui tale motivazione dovesse considerarsi viziata. La legge richiede che chi impugna una sentenza debba confrontarsi criticamente con le ragioni espresse dal giudice, non potendo limitarsi a riproporre tesi già respinte o affermazioni astratte. La mancanza di questo confronto dialettico porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con pesanti conseguenze per la parte ricorrente. Oltre alla conferma della condanna precedente, l’ordinanza ha disposto il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sull’importanza della qualità tecnica degli atti giudiziari: un ricorso privo di argomentazioni puntuali e specifiche non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio economico significativo per chi lo propone senza i necessari presupposti giuridici.
Cosa comporta la genericità dei motivi in un ricorso per Cassazione?
La genericità determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione e portando alla conferma della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro, alla Cassa delle ammende.
Come deve essere strutturato un motivo di ricorso per evitare l’inammissibilità?
Deve contenere critiche specifiche e puntuali che confutino direttamente le ragioni espresse nella sentenza impugnata, spiegando chiaramente dove risieda l’errore del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39654 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39654 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia all’accertamento della responsabilità e sia in merito al trattamento sanzioNOMErio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presi ente