Ricorso inammissibile: i limiti del giudizio davanti al giudice di rinvio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: i limiti invalicabili del giudizio affidato al giudice di rinvio. La pronuncia offre uno spunto cruciale per comprendere quando un ricorso possa essere considerato inammissibile perché tenta di rimettere in discussione questioni di diritto già decise in via definitiva dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali. A seguito di un primo ricorso per Cassazione, la sentenza era stata annullata e il processo era stato rinviato alla Corte d’Appello, in funzione di giudice di rinvio, per una nuova valutazione. La Corte d’Appello, conformandosi alle indicazioni, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato.
Tuttavia, l’imputato decideva di presentare un nuovo ricorso per Cassazione contro quest’ultima sentenza. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge per l’omessa declaratoria di improcedibilità del reato, a suo dire viziato dalla mancanza di una necessaria condizione di procedibilità.
Il Motivo del Ricorso e il ruolo vincolante del giudice di rinvio
Il ricorrente lamentava che il giudice di rinvio non avesse rilevato la mancanza di un requisito essenziale per poter procedere penalmente. La questione, apparentemente tecnica, mirava a invalidare l’intero procedimento.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su una norma cardine della procedura penale: l’articolo 627, comma 3, del codice di procedura penale. Tale articolo stabilisce un principio di ‘effetto vincolante’ della sentenza della Cassazione. In altre parole, quando la Corte annulla una sentenza e rinvia il caso a un altro giudice, quest’ultimo è obbligato a conformarsi ai principi di diritto che la Cassazione ha enunciato.
Questo vincolo non riguarda solo il giudice di rinvio, ma anche le parti del processo, le quali non possono riproporre questioni di diritto che la Suprema Corte ha già esaminato e risolto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e lineare. I giudici hanno rilevato che la specifica censura sollevata dal ricorrente – ossia la questione relativa alla condizione di procedibilità – era già stata oggetto di esame e di rigetto in occasione della precedente sentenza di annullamento (citando il precedente specifico n. 30736/2023).
Di conseguenza, quella questione di diritto era da considerarsi ‘decisa’ e preclusa a qualsiasi ulteriore discussione. Tentare di riaprirla nel successivo giudizio di legittimità costituisce una violazione diretta del principio stabilito dall’art. 627 c.p.p. Il ricorso, pertanto, non poteva che essere dichiarato inammissibile, in quanto proponeva una doglianza su un punto ormai consolidato e non più controvertibile nel contesto di quel procedimento.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio di economia processuale e di certezza del diritto. La decisione della Corte di Cassazione su una questione di diritto assume un carattere definitivo all’interno del singolo processo, impedendo che le stesse argomentazioni possano essere riproposte all’infinito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, una volta ottenuto un verdetto dalla Suprema Corte su un punto specifico, la strategia processuale deve necessariamente adeguarsi a tale statuizione, senza possibilità di rimetterla in discussione nelle fasi successive davanti al giudice di rinvio o in un eventuale, ulteriore ricorso.
È possibile contestare nuovamente una questione di diritto davanti alla Cassazione dopo che questa si è già pronunciata in un precedente giudizio di annullamento con rinvio?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 627, comma 3 del codice di procedura penale, il giudice di rinvio e le parti sono vincolati alla decisione della Corte di Cassazione su ogni questione di diritto già risolta. Non è possibile riproporre la stessa questione in un successivo ricorso.
Qual è il ruolo del giudice di rinvio?
Il giudice di rinvio è il giudice che deve emettere una nuova sentenza dopo che la Corte di Cassazione ha annullato una decisione precedente. Questo giudice deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, senza poterli rimettere in discussione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una censura (la mancanza della condizione di procedibilità) che era già stata esaminata e rigettata da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione nello stesso procedimento, rendendo la questione non più appellabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42015 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha determinato la pena inflitta, per quanto interesse, nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo B) (lesioni personali) in 900 C di multa.
Considerato che, con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione di legge con riferimento all’omessa pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 152 cod. pen. per il reato di cui a artt. 110, 582 cod. pen. di cui al capo B).
Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen. a norma del quale il giudice di rinvio si uniforma al sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto c essa decisa; e, invero, nel caso di specie, la censura in questione è già esaminata e rigettata dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 30736/2023 (pag. 7, § 5.5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del,1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.