Inammissibilità del ricorso per motivi generici in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità. Quando un atto di impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità previsti dal legislatore, la Suprema Corte non può entrare nel merito della vicenda, confermando di fatto la condanna precedente. Questo è quanto accaduto in una recente ordinanza riguardante un caso di false attestazioni sull’identità personale.
Il caso delle false dichiarazioni e l’inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino alla pena di sei mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale. Dopo la conferma della responsabilità penale in grado di appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando la correttezza della motivazione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’impugnazione è incorsa nel vizio di genericità, portando inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
La violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il codice di procedura penale stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere specifici. Ciò significa che il ricorrente deve indicare con precisione quali punti della sentenza ritiene errati e perché. Nel caso in esame, la difesa si è limitata a una contestazione vaga, senza fornire elementi idonei a scardinare l’impianto logico della sentenza della Corte d’Appello, che era stata giudicata coerente e corretta.
Conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
Oltre alla definitività della condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti oneri economici. La legge prevede infatti che, in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo sia tenuto non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che l’unico motivo di ricorso presentato era affetto da una profonda indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto non conteneva i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. A fronte di una sentenza di appello motivata in modo logico, il ricorrente non ha saputo individuare i rilievi critici necessari per consentire alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La mancanza di una correlazione diretta tra le censure mosse e le motivazioni del provvedimento impugnato rende l’atto nullo sul piano processuale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può risolversi in una generica lamentela contro la decisione sfavorevole. È necessaria un’analisi tecnica che metta in luce specifici vizi di legge o mancanze logiche della motivazione. La dichiarazione di inammissibilità chiude definitivamente il procedimento, rendendo esecutiva la pena e imponendo al ricorrente il ristoro delle spese e delle sanzioni pecuniarie previste per l’indebito accesso alla giurisdizione di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, ovvero se non indicano con precisione gli errori logici o giuridici della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che solitamente varia da mille a seimila euro.
Cosa prevede l’art. 495 del codice penale?
L’articolo punisce chiunque dichiari il falso a un pubblico ufficiale sulla propria identità, stato o altre qualità personali proprie o altrui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40570 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Torino ha confermato !a condanna del predetto alla pena di mesi sei reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. Per).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza de motivazione posta a base della conferma della responsabilità penale, è generi per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sen impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base de censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023.