Inammissibilità del ricorso: i rischi dei motivi generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insormontabile quando le difese non sono articolate con precisione tecnica. In sede di legittimità, la chiarezza e la specificità dei motivi sono requisiti essenziali per ottenere un esame nel merito.
Analisi dei fatti e inammissibilità del ricorso
Un ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Roma davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Le doglianze presentate dalla difesa non rispondevano ai requisiti di specificità richiesti dalla legge, risultando carenti sotto il profilo dell’analisi giuridica.
Il contesto della vicenda
La vicenda processuale nasce da una condanna in secondo grado che la parte ha tentato di ribaltare in sede di legittimità. Tuttavia, i motivi addotti non hanno introdotto elementi di novità o critiche puntuali alla decisione impugnata, limitandosi a una contestazione superficiale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato l’atto e ha rilevato la mancanza di requisiti minimi di ammissibilità. La decisione è stata quella di non procedere all’esame del merito, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in modo definitivo.
Conseguenze economiche e processuali
Oltre alla conferma della sentenza precedente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre inflitta una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, giustificata dalla colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato e generico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura generica dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le censure erano meramente riproduttive di argomenti già ampiamente trattati e correttamente respinti nei gradi precedenti. Non è stata fornita una critica specifica ai passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello, limitandosi il ricorrente a una riproposizione di questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per giustificare la sanzione pecuniaria, evidenziando come la presentazione di ricorsi inammissibili intralci il sistema giudiziario e derivi da una condotta colposa della parte.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza evidenzia come la fase di legittimità richieda un rigore argomentativo estremo. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non si confronta realmente con il provvedimento impugnato. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento funge da monito: la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice della legittimità che esige motivi precisi, puntuali e tecnicamente ineccepibili per evitare pesanti sanzioni economiche e la perdita definitiva della causa.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo l’esame del merito e comportando spesso la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse critiche già respinte in Appello?
No, la mera riproduzione di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50616 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in termini vaghi e gener versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in partico pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.