Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un limite invalicabile per chiunque intenda impugnare una sentenza senza una strategia difensiva precisa. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è sufficiente lamentare una generica violazione di legge, specialmente in tema di determinazione della pena, se non si contestano analiticamente le ragioni espresse dai giudici di merito.
Il caso e la decisione
Un imputato, condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso lamentando un’errata applicazione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che le doglianze erano del tutto prive di analisi critica. Il ricorrente si era limitato a riproporre argomenti già esaminati e respinti in appello, senza indicare nuovi elementi di fatto o di diritto capaci di scardinare la decisione precedente.
L’obbligo di specificità
Secondo il codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve indicare specificamente i motivi. Questo significa che deve esistere un confronto puntuale tra le ragioni del ricorrente e quelle del giudice. Se il ricorso è aspecifico, ovvero troppo vago o ripetitivo, viene dichiarato inammissibile. Questa regola serve a garantire che la Cassazione intervenga solo su vizi di legittimità reali e ben documentati, evitando un inutile sovraccarico del sistema giudiziario.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione evidenziando come il ricorrente non avesse illustrato le ragioni di diritto a supporto della sua richiesta. A fronte di una sentenza d’appello dettagliata ed esaustiva, la difesa ha presentato censure generiche. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il contenuto essenziale dell’impugnazione sia il dissenso motivato: senza una critica specifica alle argomentazioni del provvedimento contestato, il ricorso non può essere ammesso all’esame di merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, essendo l’inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente per non aver rispettato i requisiti minimi di specificità, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica rigorosa degli atti giudiziari, poiché la genericità dei motivi comporta non solo la perdita del diritto all’appello, ma anche pesanti sanzioni economiche.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non entra nel merito della questione, confermando la sentenza precedente.
Quali sono le spese previste in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, il ricorso deve contenere una critica specifica alle motivazioni della sentenza d’appello e non può limitarsi a ripetere quanto già discusso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40009 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 73 comma 5 d. P. R 309/1990. Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e correl:te argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023