Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16611 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha così statuito:
ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di furto ascritto al capo A) agli imputati;
ha confermato l’assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 633 cod. pen. (capo B);
-ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all’art. 483 cod. pen. commessi il 15 e 28 luglio 2015 (capo C);
ha rilevato, nei confronti della COGNOME, l’estinzione del residuo reato di falso di cui al capo C), commesso il 3 ottobre 2013, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti alla richiesta di assoluzione dal reato sub A) perché più favorevole agli imputati, sono manifestamente infondati, dato che l’assenza di una condizione di procedibilità preclude, a priori, qualunque disamina nel merito dell’accusa ex art. 529 cod. proc. pen. (cfr. in motivazione Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME Marco, Rv. 253242);
Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine ai capi B) e C) si risolvono in deduzioni in fatto, inammissibili in sede di legittimità;
Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l’esclusone della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 sentenza impugnata);
Considerato che il sesto motivo, che eccepisce l’intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, secondo i consolidatissimi arresti della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); nella specie:
fatti commessi il 15 e il 28 luglio 2015 (capo C), il 14 ottobre 2015 (capo B),
prescrizione massima 15 e 28 gennaio 2023 (capo C); 14 aprile 2023 (capo B);
+ 124 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 11 marzo 2019 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d. Covid connessa al rinvio dell’udienza del 13 marzo 2020);
termine di prescrizione massima maturato il 19 maggio 2023, il 1 giugno 2023 (capo C), il 16 agosto 2023 (capo B);
quindi in data coincidente o successiva alla pronuncia impugnata;
Vista la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità dei ricorsi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024