Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13000 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13000 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione l’imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge penale e processuale, e correlati vizi della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui ha ravvisato la inammissibilità dell’appello, invece, specificamente formulato – in proporzione alla specificità delle ragioni della sentenza di primo grado – con tre distinti motivi di censura, afferenti alla sussistenza della circostanza attenuante di c all’art. 62 n. 4 cod. pen.; alla insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose ( art. 625 n. 2 cod. pen.), e all’erronea comparazione delle circostanze in uno alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio. D’altro canto, la Corte di appello ha finito per esprimere, inammissibilmente, un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi di gravame, pur dichiarandone l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.11 ricorso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l’esame dell’incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo dell Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudic legittimità è anche giudice del fatto processuale. Orbene, la lettura dell’atto di appel induce a ritenere giustificato e, dunque, corretto il convincimento del giudice a quo.
Nel valutare il motivo di ricorso, va ricordato che, prima ancora della modifica dell’ar 581 cod.proc.pen., introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l’orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite ” Galtelli”, l’appello, al pari del ricorso cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati dal ricorrente rilievi critici rispetto ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822). Questo perché la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377
del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838, e Sez. U. citate). Con il predetto approdo, le Sezioni Unite avevano individuato, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l’ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tr le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, si richiedeva l’indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l’ambito de gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sent. Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013 Tartaglione, Rv. 257434; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, COGNOME, Rv. 264686).
3. La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimit che aveva già delineato l’appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell’atto di impugnazione, sanzioNOME con la declaratoria di inammissibilità nel caso di genericità degli stessi, in tal modo riconducendo l’appello nell’alveo di giudizio destiNOME al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalit dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche; e, in tale prospettiva, l’appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti senza la indicazione delle fonti di prova d cui desumere la differente ricostruzione fattuale. Perciò, a seguito dell’ indicata riforma anche nell’appello, il combiNOME disposto degli artt. 581 , comma 1 lett. C) e 591 comma 1 lett. C) cod.proc.pen. comporta l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi, per escludere la quale occorre che l’appellante esprima una critica dell argomentazioni rese dal primo giudice, evidenziandone lacune o vizi logici, poiché una ricostruzione dei fatti rappresentata nell’atto di appello, a prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata, sconterebbe il limite della a-specificità, valendo, per l’appello, come per ogni impugnazione, in virtù del principio devolutivo, per il quale il giudice d secondo grado può conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall’appellante (revisio prioris istantiae), la regola di cui all’a -t. 581 comma primo, lett. D) cod.proc.pen., che fa onere alla parte impugnante di offrire “l’indicazione specific delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, “indicazio specifica” che è espressione di un “motivo” di impugnazione, e che implica ontologicamente il confronto con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugNOME (Sez. 6 n. 13261 del 06/02/2003, COGNOME, Rv. 227195; Sez. 6 n. 7773/2016 cit.; Sez. 6 n. 1770/2012, COGNOME; Sez. 6 n. 39257 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434;Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 262183, Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015 Rv. 264686). ) v Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. E’ sì vero che il requisito della specificità dei motivi di appello deve essere valut alla luce della funzione di quell’impugnazione ( favor impugnationis), donde il minore rigore valutativo che deve caratterizzare l’appello rispetto al giudizio di legittimità (Sez
n. 5619 del 24/11/2014 dep. 05/02/2015, COGNOME, Rv. 262814), ma ciò deve avvenire nel rispetto dei requisiti dell’atto di impugnazione, indicati dall’art. 581, comma 1, lett cod. proc. pen., dove si richiede che esso contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, contrapponendo alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, non potendosi l’appellante limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche e astratte (Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014 Rv. 261650; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841).
4.0ra, venendo al caso in esame, osserva, in primo luogo, il Collegio che, come emerge dal verbale di udienza, e dalla stessa intestazione della sentenza, non viene in rilievo una decisione de plano ai sensi dell’art. . 591 co. 2 cod. proc. pen., giacché, invece, la Corte di appello ha assunto la decisione dopo avere assicurato il contraddittorio delle parti, altres operando – pur a fronte di una formale declaratoria di inammissibilità dell’appello – uno scrutinio di merito, con una delibazione che confluisce nella declaratoria di infondatezza manifesta del gravame.
4.1. Non viene, dunque, in rilievo, il principio sec:ondo cui, in tema di impugnazioni, sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile – alla valutazi della manifesta infondatezza dei motivi stessi, accreditato anche dall’arresto delle Sezioni Unite “Galtelli” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017 ) Rv. 26882301), che ha convalidato un principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, la quale non consente al giudice di appello di dichiarare con ordinanza, di ufficio ed in assenza di contraddittorio, l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi (Sez. 5, n. 37730 del 31/05/2013, Rv. 257246.)
4.2. Nel caso di specie, come si è già osservato, la Corte di appello ha, infatti, assicurat il contraddittorio sulle doglianze devolute, alla luce delle quali ha affrontato il merito d decisione di primo grado. Si tratta, com’è evidente, di una motivazione sulla fondatezza dei motivi di impugnazione, che la Corte di appello ha escluso confrontandosi con la tesi difensiva con argomenti puntuali, sia per quanto attiene alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. che in relazione al trattamento sanzioNOMErio. Quanto, poi, a motivo di appello relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., genericità della deduzione difensiva, priva di confronto con la specifica motivazione resa, sul punto, dal Giudice di primo grado, giustifica l’omessa pronuncia sul punto. Invero, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della va prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancat esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare “se non si trat
motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo” (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna delLricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10 febbraio 2023
Il consigliere estensore