Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16876 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16876 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE c/ignoti avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato «limitatamente alla parte contenente lAordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non ancora identificati»
letta la memoria dei difensori della persona offesa NOME COGNOME, che hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 10/01/2024, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, rigettando la richiesta di archiviazione, ha disposto l’espletamento di ulteriori indagini finalizzate all’identificazione di altri soggetti ai quali addebitare il delitto di cui all’ar bis cod. pen. e la contestuale formulazione del capo di imputazione.
Il Procuratore ricorrente ritiene che tale provvedimento sia abnorme in quanto non solo costituisce un’indebita ingerenza nei poteri dell’organo inquirente ma soprattutto rappresenta una violazione dei diritti di difesa in quanto un soggetto ancora non individuato verrebbe ad assumere, contestualmente alla sua identificazione, la qualifica di imputato senza essere stato sottoposto a indagini, in spregio al diritto di difesa garantito all’indagato ogni stato e grado del procedimento. Il Giudice per le indagini preliminari, si assume, si sarebbe dovuto limitare a ordinare nuove indagini finalizzate all’identificazione dei soggetti da iscrivere nel registro degli indagati, lasciando pubblico ministero la scelta se esercitare o meno, all’esito dell’indagine, l’azione penale. Eventuali ragioni di speditezza non possono prevalere sul diritto di difesa e sui poteri del AVV_NOTAIO ministero, che comunque ha dato seguito a quella parte dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari chiedeva di esperire le indagini finalizzate all’identificazione di altri soggetti.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato «limitatamente alla parte contenente l’ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non ancora identificati».
I difensori della persona offesa NOME COGNOME hanno depositato memoria difensiva concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal AVV_NOTAIO ministero in relazione a un incidente stradale nel corso del quale il conducente dell’unico veicolo coinvolto aveva perso la vita, avendo il consulente tecnico nominato dal AVV_NOTAIO ministero precisato
che la perdita di controllo del motociclo era avvenuta a considerevole distanza da un punto in cui era presente la riparazione del manto stradale, così da non esservi elementi per ritenere che quella provvisoria riparazione avesse influito sulla dinamica.
Il Giudice per le indagini preliminari, considerato che la richiesta di archiviazione era stata reiterata dal pubblico ministero dopo il rigetto della precedente (con ordinanza del 10/02/2023) per l’espletamento di nuove indagini, ha ritenuto che non potesse escludersi ogni ragionevole previsione di condanna nei confronti degli attuali indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. e nei confronti di altri soggetti che devono assumere tale qualifica. In particolare, visto il contrasto delle consulenze tecniche di parte, il giudice ha ritenuto ancora da verificare l’incidenza causale nel sinistro della omessa o intempestiva o errata manutenzione e vigilanza del tratto di strada interessato dai lavori della RAGIONE_SOCIALE e del concorso nella dinamica dell’evento dei responsabili della sicurezza di tale tratto di strada, da individuarsi nel personale incaricato del Municipio XV e della RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero dovuto intervenire tempestivamente per rendere sicura la circolazione stradale in quel tratto anche mediante transennamento temporaneo e adeguata segnalazione del pericolo e per assicurare infine il ripristino a norma del manto stradale.
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari ha, dunque, rigettato la richiesta di archiviazione disponendo la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO ministero per l’identificazione e l’iscrizione nel registro degli indagat degli ulteriori responsabili e per la formulazione dell’imputazione nei confronti di tutti gli indagati per il reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effe pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
6. Le Sezioni Unite, con la sentenza Toni (Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590), hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’ar 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, in motivazione par.12).
7. Nel caso in esame, l’anomalia del provvedimento riguarda la delimitazione dei poteri del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell’organo inquirente. Questa materia è stata oggetto di diverse pronunce del supremo consesso di legittimità le quali, sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., ord. n. 348 del 8 giugno 2005; Corte Cost., ord. n. 176 del 10 maggio 1999; Corte cost., sent. n. 478 del 22 dicembre 1993; Corte Cost., sent. n. 88 del 28 gennaio 1991), hanno affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profi oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sott profilo soggettivo, alle persone indagate e iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (Sez. U., n 22909 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231163).
7.1. Muovendo da tali premesse la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che, quando il giudice per le indagini preliminari, dissentendo dal pubblico ministero, ordina l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all’inizia dell’ufficio inquirente, il quale deve poter esercitare tutti i poteri che gli s attribuiti dalla legge, «primo fra tutti quello di adottare le determinazio conseguenti all’esito delle indagini espletate». Deve quindi poter svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all’iscrizione di ulteriori soggetti che, all’esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (Sez. 3, n. 28531 del 11/05/2018, Segolini, Rv. 273351 – 01; Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, Rv. 270349 – 01; Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269083 – 01).
7.2. Particolare rilievo assume, in relazione al caso in esame, la pronuncia con la quale è stata ritenuta abnorme l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari aveva ordinato al pubblico ministero l’iscrizione di persona non sottoposta ad indagini nel registro degli indagati e la formulazione nei suoi confronti della imputazione coatta. Si tratta, infatti, di una indebita ingerenza nei poteri dell’organo inquirente e di una violazione dei diritti di difesa del soggett non sottoposto ad indagini, che non è stato destinatario dell’avviso di cui all’art.409 cod. proc. pen., e, di conseguenza, non ha partecipato all’udienza camerale e alla discovery dei risultati delle indagini avvenuta in quella sede (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, L., n. 257786; Sez.4, n.18758 del 4/05/2022, n.m.).
La ratio sottesa alle decisioni citate risiede nel fatto che il giudice delle indagini preliminari non può surrogarsi all’organo d’accusa, al quale è rimessa ogni valutazione e decisione in ordine al tempo e al modo di svolgimento delle indagini. Ciò avviene, invece, se il giudice per le indagini preliminari non si limit a disporre l’iscrizione di un soggetto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen ma , contestualmente, ordina al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei suoi confronti. In questo modo, infatti, il giudice invade la sfera di attribuzioni della pubblica accusa, costretta a espletare, nei ristretti termi prescritti dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., gli adempimenti ivi previsti, e a dare alle indagini preliminari l’esito imposto dal giudicante (Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280191 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014, Rv. 262140).
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Ufficio G.I.P. in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12 marzo 2024
Il qnsigliere estensore
GLYPH
Il GLYPH
idente