Impugnazione recidiva: l’importanza di un motivo di appello specifico
Nel processo penale, la precisione è tutto. Ogni parola, ogni contestazione deve essere formulata con cura per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, specialmente per quanto riguarda l’impugnazione recidiva. Quando si contesta l’applicazione di questa aggravante, non basta una critica generica alla pena inflitta: è necessario un motivo di appello chiaro e dedicato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Appello Troppo Vago
La vicenda nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il riconoscimento della recidiva. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo che tale aggravante non dovesse essere applicata. Tuttavia, la difesa aveva commesso un errore strategico nel precedente grado di giudizio: l’atto di appello si era limitato a contestare in modo generico il “trattamento sanzionatorio”, senza sollevare una specifica obiezione contro la sussistenza dei presupposti per la recidiva.
La Specificità nell’Impugnazione Recidiva
Il cuore della questione giuridica ruota attorno al principio di specificità dei motivi di appello. La legge processuale penale richiede che l’appellante indichi in modo chiaro e preciso le parti del provvedimento che intende impugnare e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta. Secondo la tesi difensiva, la critica alla recidiva doveva considerarsi “implicitamente ricompresa” nella più ampia contestazione sulla misura della pena. Questa interpretazione, però, non ha trovato l’avallo della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio e quello relativo al riconoscimento della recidiva sono due questioni distinte, che richiedono argomentazioni separate.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che l’atto di appello originario era “manifestamente infondato” su questo punto. La contestazione era stata generica e non aveva affrontato, nello specifico, i presupposti per il riconoscimento della recidiva. Pertanto, la Corte d’Appello non era stata messa nelle condizioni di deliberare su una questione mai formalmente sollevata. Non è possibile, secondo i giudici, far derivare da una critica generica sulla pena una volontà implicita di contestare anche la recidiva. L’impugnazione deve essere mirata e puntuale per consentire al giudice del gravame di comprendere esattamente quali aspetti della sentenza di primo grado sono oggetto di riesame.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: la necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e specifici. Contestare genericamente la pena non apre la porta a una revisione di tutti gli elementi che la compongono, come le aggravanti. Per mettere in discussione il riconoscimento della recidiva, è indispensabile formulare un motivo di appello dedicato, che analizzi criticamente le ragioni per cui, nel caso concreto, non sussisterebbero i presupposti per la sua applicazione. In assenza di tale specificità, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente contestare genericamente la pena per impugnare anche la recidiva?
No, secondo l’ordinanza, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione della recidiva richiede un motivo di appello specifico e non può considerarsi implicitamente compresa in una critica generica al trattamento sanzionatorio.
Cosa succede se un motivo di appello è considerato troppo generico?
Se un motivo di appello è ritenuto generico, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte non esamina la questione nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il vizio del ricorso esaminato dalla Corte?
Il vizio consisteva nel fatto che nell’atto di appello si era contestato genericamente il trattamento sanzionatorio, senza sollevare uno specifico motivo di impugnazione contro il riconoscimento della recidiva. Questa mancanza di specificità ha reso il successivo ricorso in Cassazione inammissibile su quel punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44279 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che è manifestamente infondato il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, posto ri r gíTh di appello era stato genericamente contestato il trattamento sanzionatorio e non, nello specifico, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva, né può recepirsi la tesi difensiva secondo cui il motivo relativo alla recidiva debba ritenersi implicitamente ricompreso in quello attinente al trattamento sanzionatorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. .
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente