Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29356 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il 23/10/1958 a EBOLI
COGNOME NOME COGNOME nato il 05/08/1991 a BATTIPAGLIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso nel senso di respingere i ricorsi;
letta la memoria fatta pervenire dall’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME che ha ulteriormente illustrato i motivi d’impugnazione e ha insisto per l’accoglimento del ricorso
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano il provvedimento in data 18/03/2025 della Corte di appello di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12699 del 08/11/2023, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso il decreto n. 1/2023 del Tribunale di Salerno, con cui era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione di alcuni immobili e di società riferibili a COGNOME NOME e NOME.
In particolare, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ritenendo che il sopravvenuto provvedimento di confisca di prevenzione, disposta dal Tribunale di Salerno sui medesimi beni, avesse provocato la sopravvenuta carenza d’interesse, visto che quella misura patrimoniale Ł autonomamente impugnabile e che il sequestro finalizzato alla confisca ha carattere interinale e provvisorio.
Va ulteriormente precisato che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono terzi interessati.
Deducono:
COGNOME NOMECOGNOME
2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen..
Sent. n. sez. 1318/2025
CC – 08/07/2025
R.G.N. 13856/2025
La ricorrente sostiene che la Corte di appello non poteva pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione, essendo tenuta a conformarsi ai principi fissati dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, non potendo dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse.
Sostiene che, invece, persisteva un interesse all’impugnazione, atteso che qualora non fosse stata riscontrata la pericolosità generica, si sarebbe dovuto disattendere la proposta di prevenzione, «costituendo questa una pronuncia pressochØ salvifica come precedente interno con riguardo al giudizio parallelo d’impugnazione a fronte provvedimento di confisca. Ma ancora -si sottolinea- che non possa parlarsi di carenza d’interesse e di sedicente assorbimento lo si desume dalla lettura sinottica delle norme di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 laddove l’art. 20 e l’art. 24 disciplinano istituti diversi che hanno presupposti diversi e che di conseguenza ambiscono a raggiungere finalità diverse».
Si insiste, dunque, nel senso che la corte di appello avrebbe dovuto rinnovare il giudizio sulla pericolosità attenendosi alle indicazioni e ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente.
PARAGGIO NOME COGNOME NOME COGNOME e PARAGGIO NOME COGNOME.
3.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen..
Tali ricorrenti ribadiscono le medesime argomentazioni dianzi esposte e, inoltre, osservano che il decreto con cui il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca esibisce le medesime motivazioni contenute nel decreto della Corte di appello di Salerno già annullato dalla Corte di cassazione, in ordine al requisito soggettivo della pericolosità generica, così confermandosi che la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto conformarsi alle indicazioni e ai principi di diritto fissati con la sentenza rescindente.
Con memoria pervenuta in data 23/06/2025, l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ha ulteriormente illustrato i motivi d’impugnazione e ha prodotto i seguenti provvedimenti giudiziali: decreto in data 19/03/2025 con cui la Corte di appello di Salerno, ritenendo la competenza del Tribunale di Salerno, ha annullato per incompetenza territoriale il decreto in data 20/11/2023 con cui il Tribunale di Salerno disponeva la confisca di prevenzione sui beni degli odierni ricorrenti; ordinanza in data 06/05/2025 con cui il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto negativo di competenza; avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del conflitto negativo di competenza presso la Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
I ricorrenti sollevano -sostanzialmente- un’unica questione, con la quale si chiede di stabilire se il sopravvenire del provvedimento di confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, deprivi i ricorrenti dell’interesse a ulteriormente coltivare l’impugnazione avverso il decreto di sequestro finalizzato alla medesima confisca di prevenzione.
Ciò premesso, va rilevato che la Corte di appello di Napoli ha fatto un’errata applicazione di un principio di diritto pur enunciato da questa Corte.
la Corte di cassazione, invero, si Ł espressa sulla questione, nel senso che «Ł inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso avverso il provvedimento di sequestro di beni quando, nelle more, sia intervenuto il provvedimento di confisca» (Sez. 1, n. 3779 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258420 – 01; Sez. 1, n. 3999 del 28/09/1994, LorŁ, Rv. 199462 – 01; piø di recente, non massimate: Sez. 1, n. 50918 del 12/07/2018, COGNOME; Sez. 1, n. 31399 del 23/02/2017, Siracusa).
Il principio di diritto ora enunciato, però, Ł riferibile soltanto alle ipotesi in cui il
provvedimento di confisca sia oramai irreversibile, perchØ passato in giudicato.
Non anche quando, come nel caso di specie, il provvedimento sia ancora suscettibile d’impugnazione e, in quanto tale, potenzialmente caducabile, con la conseguenza che i ricorrenti conservano l’interesse a coltivare l’impugnazione del provvedimento di sequestro pur finalizzato ad assicurare quella medesima confisca di prevenzione.
Va ricordato che l’interesse a impugnare, deve essere valutato in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile alla luce della situazione esistente al momento della decisione e che i provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato non possono spiegare efficaciapiena.
L’efficacia eventualmente preclusiva di un provvedimento giurisdizionale presuppone, infatti, quale condizione imprescindibile, il passaggio in giudicato, quale espressione della stabilità e definitività della decisione.
Tale rilievo assume validità anche nel caso in esame, dovendosi osservare che il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione le conserva autonoma rilevanza nella fase in cui la confisca non ha ancora acquistato il carattere della irrevocabilità, poichØ permane un’effettiva incidenza del vincolo sul diritto di proprietà e sulla disponibilità dei beni da parte del proposto, tale da giustificare il permanere dell’interesse a contestare la legittimità del provvedimento ablativo, sia pure interinale e provvisorio.
L’annullamento del sequestro, invero, potrebbe riflettersi sull’esito del giudizio di impugnazione della confisca, anche solo sul piano della valutazione complessiva della legittimità della misura patrimoniale. Laddove, infatti, si accerti l’illegittimità del sequestro per difetto dei presupposti o per violazione delle garanzie procedurali, tale accertamento potrebbe incidere sulla fondatezza della misura definitiva.
Pertanto, in assenza del passaggio in giudicato del decreto di confisca di prevenzione, l’interesse a coltivare l’impugnazione del sequestro finalizzato a quella stessa confisca permane intatto, non potendosi ritenere definitivamente assorbito da una misura ancora suscettibile di riforma o annullamento.
Annullamento che, in effetti, si Ł verificato nel caso in esame, visto che -per come emerge da quanto allegato dalla difesa di NOME COGNOME– il decreto di confisca di prevenzione disposto dal Tribunale di Salerno Ł stato annullato dalla Corte di appello di Salerno che, ritenendo l’incompetenza per territorio, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Taranto che, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
In tale situazione, emerge evidente come permanga un interesse concreto e attuale del proposto o del terzo a ottenere la rimozione del sequestro, il quale potrebbe riprendere efficacia qualora la confisca di prevenzione venisse successivamente revocata o annullata.
Ne discende che solo un provvedimento irrevocabile di confisca di prevenzione, idoneo a produrre una definitiva ablazione del bene, Ł in grado di escludere l’interesse a coltivare l’impugnazione del sequestro.
In tutti gli altri casi, il gravame resta ammissibile in quanto volto a tutelare un interesse attuale e non meramente teorico.
Questo perchØ soltanto una decisione definitiva Ł idonea a produrre effetti irreversibili sulla disponibilità del bene, escludendo in radice la possibilità che la misura ablatoria possa proseguire o essere riesaminata utilmente, con effetti restitutori in favore dei ricorrenti.
Quanto esposto conduce all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, alla Corte di appello di Napoli, che si dovrà conformare alle indicazioni e ai principi di diritto fissati con la sentenza
rescindente, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen..
P.Q.M
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME