Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4597 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a SORIANO CALABRO 2.COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a SAN COSTANTINO CALABRO avverso la sentenza in data 18/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ; sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse delle parti civili COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi e per condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio; sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME , ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentiti gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che, nell’interesse di COGNOME NOME , hanno illustrato i motivi d’impugnazione e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 18/12/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 14/09/2018 del Tribunale di Vivo Valentia. In particolare, i giudici hanno dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione al capo H), perché estinto per prescrizione e hanno ridotto la pena inflittagli per le residue ipotesi di usura e di tentativo di estorsione. La sentenza del Tribunale è stata integralmente confermata nei confronti di COGNOME, condannato per il reato di usura contestato ai capi D) ed E) della rubrica.
Deducono:
COGNOME NOME.
2.1. Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 110 e 644 cod. pen, con riferimento ai capi I) e J) della rubrica.
Il ricorrente osserva che le condotte usurarie contestate ai capi I) e J), così come modificate dal pubblico ministero all’udienza del 29/05/2013, venivano cronologicamente perimetrate, rispettivamente, ‘dal settembre 2005 al gennaio 2007’ e ‘da febbraio -marzo 2007 ad agosto 2008’.
Osserva, dunque, che, avendo riguardo al massimo edittale del reato di usura, così come elevato con la Legge n. 251 del 2005 e considerati gli artt. 161, comma secondo, cod. pen. e 157, comma sesto, cod. pen., nella formulazione vigente all’epoca dei fatti , il tempo necessario alla maturazione della prescrizione era pari ad anni dodici e mesi sei.
Precisa che l’art. 157, comma sesto, cod. pen., sia nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, sia nell’attuale formulazione, così come novellata con il decretolegge n. 92 del 2008, non prevedeva e non prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di usura, atteso che tale delitto non è compreso nell’ elenco di cui all’art. 51, comm i 3ter e 3quater del cod. proc. pen., cui fa rinvio l’art. 157, comma sesto, cod. pen. per individuare i reati per i quali il termine di prescrizione è raddoppiato.
Specifica, comunque, che essa è una norma avente portata sostanziale e, in quanto tale, soggetta ai limiti di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il reato, in relazione ai capi I) e J) contestati all’udienza del 29/05/2013, doveva intendersi prescritto già al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 110 e 644 cod. pen., in riferimento ai capi E) ed F) della rubrica.
2.2.1. Secondo il ricorrente l’affermazione di responsabilità si basa su di un’erronea e congetturale interpretazione degli elementi indiziari, che ha condotto i giudici a un risultato del tutto diverso da quello oggettivamente evincibile dalla lettura della prova.
Assume, in particolare, che i giudici non hanno applicato i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in punto di valutazione della chiamata in correità o in reità de relato, in quanto la sentenza impugnata è incentrata su di una lettura parziale e atomistica delle emergenze procedimentali, senza alcun confronto con le deduzioni difensive, intese a dimostrare l’assenza di riscontri.
A sostegno dell’assunto vengono illustrate le osservazioni sviluppate con l’appello in relazione alle dichiarazioni rese da COGNOME e dalla moglie NOME, al fine di evidenziare come dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa non emergesse la prova dell’entità di ciascun prestito.
Il ricorrente aggiunge che, anche dalle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, non emergeva la prova della partecipazione di COGNOME al reato contestato al COGNOME, se non in forza di una loro lettura congetturale, intesa a individuare inesistenti riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.2.2. Tali osservazioni vengono richiamate (con il quarto motivo d’impugnazione) anche in relazione alle usure contestate ai capi I), J), K) ed L) della rubrica, rispetto alle quali si rimarca come non vi fossero elementi per calcolare il tasso d’interesse. Si fa salva l’eccezione di prescrizione in relazi one ai capi I) e J) già esposta.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, comma quarto, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione ai capi E) ed F).
2.3.1. Quanto all’aggravante dello stato di bisogno, il ricorrente assume che è stata confusa dai giudici con la mera difficoltà finanziaria, mentre si configura in presenza di una situazione di debolezza particolarmente intensa, tale da limitare la volontà negoziale.
2.3.2. Quanto all’aggravante dell’attività imprenditoriale svolta dalla persona offesa, si evidenzia come questa debba essere conosciuta o conoscibile dall’agente e si osserva che dal provvedimento impugnato non si ricavi alcuna dimostrazione della sussistenza in capo a COGNOME di tale conoscenza.
Le medesime deduzioni vengono richiamate (con il quinto motivo d’impugnazione) anche in riferimento ai fatti usurari contestati ai capi I), J), K) ed L) della rubrica.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.
Con l’ultimo motivo si denuncia l’incongruità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Viene altresì denunciata l’omessa motivazione in relazione alla riduzione della pena di soli tre mesi per effetto della prescrizione del reato contestato al capo h), la cui particolare gravità aveva certamente comportato un aumento di pena maggiore di tre mesi.
3. COGNOME NOME.
3.1. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 525, comma 2, 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen.
Si denuncia la violazione del principio di immutabilità del giudice e, a tale proposito, il ricorrente premette che le parti avevano prestato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura soltanto all’udienza del 13/03/2014, quando il collegio giudicante si presentava in diversa composizione rispetto a quello precedente. Tale consenso, però, non veniva espresso al successivo mutamento della composizione del collegio giudicante, all’udienza del 27/09/2016, la qual cosa doveva impedire l’utilizzaz ione degli atti precedentemente assunti. I giudici del Tribunale di Vibo Valentia, invece, utilizzavano egualmente tali atti, ritenendo che il consenso espresso in precedenza fosse irrevocabile e valevole anche per i successivi mutamenti della composizione del collegio.
Osserva, dunque, che con l’atto di appello veniva denunciata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata da un collegio diverso da quello che aveva assunto le prove. La C orte di appello, però, rigettava l’eccezione osservando che le difese nulla avevano eccepito nel corso del giudizio di primo grado e neanche in sede di conclusioni e che con l’atto di appello l’eccezione era stata sollevata in termini affatto generici, sen za l’indicazione degli atti che si reputavano inutilizzabili.
Viene dedotta, quindi, l’erroneità del convincimento dei giudici dell’appello, in quanto la violazione del principio di immutabilità del giudice configura una nullità assoluta insanabile e che non gravava sulla difesa nessun onere di specificità, in quanto l’eccezione riguardava indistintamente tutte le prove dichiarative assunte prima del mutamento del giudice.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644, primo e quinto comma , nn. 3 e 4 cod. pen. e in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Il motivo si rivolge all’usura in danno di COGNOME di cui al capo E) della rubrica, contestato in concorso con COGNOME.
Il ricorrente si duole della mancata considerazione dei contenuti della memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. in vista della trattazione del giudizio
in grado di appello, con il conseguente configurarsi di una violazione di legge per la mancata risposta alle argomentazioni difensive.
Il ricorrente aggiunge che COGNOME riveste la qualifica di imputato in reato connesso, costituitosi parte civile, con la conseguenza che le sue dichiarazioni necessitavano di accurata valutazione in punto di credibilità e attendibilità oltre che della loro conferma per mezzo di riscontri estrinseci.
Si deduce, dunque, che i profili della credibilità e dell’attendibilità sono stati risolti con motivazione illogica e congetturale. Quanto al tema dei riscontri estrinseci, si rimarca come le intercettazioni non avessero il contenuto esplicito e univoco richiesto per fungere da idoneo riscontro alle dichiarazioni accusatorie di COGNOME, il quale -peraltro- era consapevole di essere sottoposto a intercettazione, con le conseguenti ricadute in punto di attendibilità.
Il ricorrente si duole anche della mancata risposta alle plurime argomentazioni che erano state sviluppate per dimostrare l’estraneità di COGNOME alla vicenda usuraria, così reiterandosi il vizio di omessa motivazione anche sul punto.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644, primo e quinto comma , nn. 3 e 4 cod. pen. e in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Il motivo si rivolge all’usura in danno di COGNOME di cui al capo F) della rubrica, contestato in concorso con COGNOME.
Il ricorrente si duole della mancata considerazione delle anomalie ricostruttive che erano state evidenziate con l’atto di appello, così ricadendo si nuovamente nel vizio di omessa motivazione, che si ribadisce anche richiamando la denuncia di omessa considerazione della memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.
Evidenzia come l’affermazione di responsabilità sia fondata sulle sole dichiarazioni di COGNOME e in forza della presenza di COGNOME a Goito, che sarebbe indicativa del suo interessamento alla vicenda usuraria, ma che è del tutto inadeguata a sostenere un giudizio di responsabilità.
3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 644, comma quinto , nn. 3 e 5, cod. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Il motivo si rivolge alle aggravanti del reato commesso in danno di chi versa in stato di bisogno e in danno di chi svolge attività imprenditoriale.
A tale proposito si denuncia l’apoditticità e assertività della motivazione della doppia sentenza conforme, che non specifica da dove vengono ricavate le condizioni personali delle vittime e la conoscenza di esse da parte degli imputati.
Si aggiunge che l’occasionalità di un incontro tra COGNOME e COGNOME escludeva che COGNOME fosse a conoscenza delle condizioni personali di COGNOME.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen.
Il vizio di apoditticità e di assertività viene denunciata anche in relazione alla motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, esclusivamente fondate sulla gravità dei fatti e sulla modalità aggressive e insidiose, senza cons iderare la tenuità del fatto e l’assenza di elementi a carico di COGNOMECOGNOME
Si denuncia, quindi, il vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni sostanzialmente sovrapponibili in punto di affermazione della responsabilità, di sussistenza delle circostanze aggravanti e di trattamento sanzionatorio.
Saranno trattate separatamente la questione sulla prescrizione sollevata da COGNOME e l’eccezione di nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice sollevata da COGNOME.
1.1. Il motivo d’impugnazione con cui COGNOME eccepisce la prescrizione dei capi I) e J) è manifestamente infondato.
Va anzitutto rilevato che il pubblico ministero, nel corso del giudizio, ha apportato delle modifiche alla rubrica.
Una prima modifica è stata apportata all’udienza del 29/05/2013, nel corso della quale il pubblico ministero ha contestato il capo I) e il capo J), che descrivono altrettante condotte usurarie commesse, rispettivamente, dal settembre 2005 al gennaio 2007 (Capo I) e da febbraio -marzo 2007 ad agosto 2008 (Capo J).
Una seconda modifica è stata apportata all’udienza del 28/11/2017, nel corso della quale il pubblico ministero ha contestato due ulteriori condotte usurarie (diverse e distinte rispetto a quelle contestate all’udienza del 29/05/2013, ancorché rubricate anch’esse ai capi I e J), l’una descritta al capo I) e l’altra al capo J), così delimitate cronologicamente: ‘In Soriano Calabro e Serra San Bruno dal febbraio 2009 e con condotta tuttora perdurante’ ( c apo I) e ‘In Soriano Calabro e Serra San Bruno dal febbra io 2009 e con condotta tuttora perdurante’ (capo J).
NOME è stato ritenuto responsabile di tutte e quattro le usure così contestate.
L’eccezione di prescrizione si rivolge ai capi I) e J) come contestati all’udienza del 29 maggio 2013.
Ciò premesso, occorre ricordare che «il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un ” post factum ” non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione» (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313-01).
Nel caso in esame, quindi, avendo riguardo al capo d’imputazione e al dato temporale non contestato dal ricorrente, i reati di usura in esame si sono consumati a gennaio 2007 (il capo I) e ad agosto 2008 (il capo J).
All’epoca di consumazione del fatto, la pena edittale massima per l’usura aggravata ai sensi dell’art. 644, comma quinto, cod. pen. era pari a quindici anni di reclusione.
Il ricorrente ha indicato quale massimo edittale la pena di anni dieci di reclusione. Questa, però, è la pena massima comminata per l’usura non aggravata da ll’art. 644 , comma primo, cod. pen. Nel caso che ci occupa, però, la pena cui fare riferimento è quella che l’art. 644, comma quinto, cod. pen. commina per l’usura aggravata, contestata e riconosciuta nei confronti di COGNOME .
Ciò chiarito, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., il tempo necessario alla prescrizione è pari a diciotto anni e nove mesi (quindici anni, più un quarto, pari a tre anni e nove mesi per la presenza di atti interruttivi).
Avendo riguardo alla data di consumazione sopra indicata, ne discende che, al netto delle cause di sospensione, il termine di prescrizione per il capo I) scade il 1° ottobre 2025, mentre per il capo J) scade il 1° agosto 2026, in entrambi i casi in una data successiva a quella della sentenza della Corte di appello, pronunciata il 18/12/2024.
Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione.
1.2. A eguale conclusione di inammissibilità per manifesta infondatezza si perviene anche per l’eccezione di nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice sollevata con il primo motivo d’impugnazione di COGNOME , attraverso la quale si deduce l’inutilizzabilità delle prove testimoniali non ripetute dal nuovo collegio.
La Corte di appello ha disattes o l’identica eccezione sollevata con l’atto di appello richiamando quanto spiegato da questa Corte a Sezioni Unite, ossia che «in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754-03).
Le Sezioni Unite sono arrivate ad affermare questo principio richiamando sia la sentenza ‘ Iannasso ‘ (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395-01), sia la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 26/05/2010, la quale -ultima- ha osservato che «la regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio».
In tale prospettiva le Sezioni unite hanno precisato che, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice,
trova applicazione l’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen. devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame», eventualmente chiedendo al giudice un rinvio per poter dare seguito a questa facoltà.
Da ciò consegue che la parte che non abbia indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata ex art. 468 cod. proc. pen., non ha diritto all’ammissione, ma può soltanto sollecitare il giudice, all’esito dell’istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzione delle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (tutte, od anche una soltanto), sempre che ricorrano le condizioni di assoluta necessità ai fini dell’accertamento della verità richieste da quest’ultima disposizione.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, osservando che il ricorrente non aveva eccepito nulla nel corso del giudizio, né il ricorrente ha dedotto di aver avanzato una specifica richiesta di nuova escussione dei testi, depositando una lista ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen.
1.2.1. In sede di discussione, la difesa di COGNOME ha eccepito che la Corte di appello -facendo applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite fin qui richiamati- ha violato il principio di inapplicabilità retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali.
1.2.2. In relazione al principio della inapplicabilità del non prevedibile mutamento della precedente е consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione, è stato spiegato che «tale principio presuppone un imprevedibile ribaltamento dell’orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui, come verificatosi nell’ipotesi a giudizio, sussiste un contrasto giurisprudenziale (in questi termini cfr. Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, COGNOME, Rv. 281458-01 in motivazione). Infatti, alla luce dell’elaborazione civilistica, affinché possa invocarsi il principio della irretroattività dell’orientamento del giudice della nomofilachia, in deroga alla natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Deve, cioè, verificarsi l’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme
processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling , situazione riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori» (Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023, R., Rv. 285640-01).
Detti princìpi sono stati ulteriormente ribaditi da Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, NOME, non massimata sul punto, laddove si è affermato che « … l’art. 7 della CEDU – come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 novembre 1995, s. W. c. Regno Unito, ric. n. 20166/92, Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, COGNOME c. Spagna, ric. n. 42750/09) – non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile dal destinatario nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 232238; Sez. 3, n. 1731 del 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 273876; Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 267164-01; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, COGNOME, Rv. 256584). Ma, si è anche precisato che l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione normativa esclude l’imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, anche ove minoritaria, e correlativamente esclude l’operatività del divieto di applicazione retroattiva dell’intervento nomofilattico (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278864; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275623; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857/2018, cit.). L’ overruling non consentito, in quanto non prevedibile per l’imputato, è ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione interpretativa, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre deve essere esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni e, quindi, un esito comunque possibile … ».
1.2.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, non vi sia stato alcun imprevedibile mutamento giurisprudenziale tale da determinare un overruling non consentito , ove si consideri che la sentenza ‘ COGNOME ‘ ha, per un verso, riaffermato -senza apportare alcuna innovazione- quanto già espresso dalle Sezioni unite ‘ Iannasso ‘; per altro verso, ha affrontato due questioni nuove, sulle quali era sorto contrasto giurisprudenziale e che i precedenti pronunciamenti della Cassazione -anche a Sezioni Unite- non avevano risolto, ossia: a) se sia, o meno, rilevante, ai fini del rispetto del principio d’immutabilità del giudice, la diversità di composizione tra il giudice che si è limitato a disporre l’ammissione della prova dichiarativa e quello dinanzi al quale è avvenuta la sua assunzione; b) entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del predetto
mutamento, ed in presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi effettivamente prestato.
Temi sui quali mancava, dunque, il requisito della presenza di un orientamento lungamente consolidato nel tempo, tale da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso.
Il tutto conduce all’inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza.
1.3. I motivi esposti in punto di affermazione della responsabilità e di riconoscibilità delle aggravanti sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché meramente reiterativi delle identiche questioni in fatto sollevate con gli appelli e risolte dal giudice del gravame.
La Corte di appello ha rigettato i motivi di impugnazione sulla responsabilità, anzitutto, osservando che le censure difensive si fondavano su di una lettura frammentaria e parcellizzata del materiale probatorio, già correttamente valutato dal giudice di primo grado nel suo complesso.
Ha quindi precisato che le risultanze istruttorie, considerate unitariamente, delineavano, invece, un quadro coerente e convergente, idoneo a dimostrare il coinvolgimento di entrambi gli imputati nei rapporti usurari, con ruoli differenziati ma complementari.
1.3.1. Con riferimento a NOME, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provata la sua responsabilità per i fatti di usura, valorizzando la coerenza interna e la convergenza del compendio probatorio. Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro in plurimi elementi oggettivi, in particolare nelle intercettazioni, nel sequestro degli assegni rilasciati a garanzia dei prestiti e nelle movimentazioni di denaro ricostruite dal perito. È emerso che NOME non solo aveva erogato i prestiti, ma aveva anche imposto e riscosso un tasso di interesse mensile del 20%, corrisposto per più mesi, secondo una modalità operativa costante e reiterata nel tempo. La Corte ha altresì rilevato come l’inerzia difensiva dell’imputato -che non ha fornito una diversa e plausibile ricostruzione dei rapporti economici -rafforzasse la tenuta dell’impianto accusatorio, già di per sé solido e coerente.
1.3.2. Quanto a COGNOME, la Corte ha respinto la tesi difensiva che lo voleva estraneo ai rapporti usurari o ridotto al ruolo di mero accompagnatore. Al contrario, dalle conversazioni intercettate e dalla ricostruzione dei fatti -secondo la Corte di appelloè emerso un coinvolgimento consapevole e funzionale nell’operazione di prestito, con un ruolo di intermediazione e garanzia a favore di COGNOME. La Corte ha valorizzato, in particolare, i riferimenti al fatto che l’assegno fosse ‘di COGNOME‘, il suo dir etto interessamento alle vicende del prestito e il suo intervento nei momenti di criticità, tutti elementi incompatibili con una posizione neutra o occasionale. È stato inoltre ritenuto significativo il suo interesse diretto alla restituzione delle somme, anche in relazione alla più ampia esposizione debitoria
della persona offesa, circostanza che conferma la partecipazione sostanziale di COGNOME al rapporto usurario e ne giustifica l’affermazione di responsabilità.
1.3.3. Con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, esse sono state ritenute attendibili e credibili, nonostante la sua veste di imputato in procedimento connesso. La Corte ha valorizzato la prudenza del Tribunale di primo grado, che ha fond ato l’affermazione di responsabilità solo laddove tali dichiarazioni trovavano riscontro in elementi esterni, quali intercettazioni, sequestri di assegni, movimentazioni di denaro e testimonianze indirette. La circostanza che le vicende usurarie siano emerse solo a seguito di una perquisizione non è stata ritenuta indice di inattendibilità del narrato, ma, al contrario, spiegabile alla luce della situazione di difficoltà economica della vittima e della sua iniziale reticenza. È stata inoltre esclusa ogni finalità calunniosa, risultando le dichiarazioni coerenti, costanti e corroborate da riscontri oggettivi.
1.3.4. Quanto alle circostanze aggravanti, la Corte ha confermato la loro sussistenza.
È stata ritenuta provata la consapevolezza degli imputati dell’attività imprenditoriale svolta dalla vittima, desumibile sia dalle modalità dei rapporti sia dalla necessità, in più occasioni, di ricorrere alla cessione di beni (in particolare autovetture) per far fronte al pagamento degli interessi. Parimenti, è stata correttamente ravvisata l’aggravante dello stato di bisogno, desunto non solo dalle condizioni economiche complessive della persona offesa, ma anche dall’entità e dalla natura del tasso di interesse praticato (pari al 20% mensile), in linea con l’orientamento giurisprudenziale che consente di inferire tale stato dalla sproporzione delle condizioni imposte.
1.3.5. La presenza di una motivazione puntuale fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione.
Le doglianze articolate ne i ricorsi, dal loro canto, con riguardo all’affermazione di responsabilità, alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e alla configurabilità delle aggravanti, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Al riguardo, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la
mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01).
Rientrano nel novero delle deduzioni di merito anche le osservazioni relative alla credibilità della persona offesa, atteso che il vaglio critico delle dichiarazioni da essa rese è precluso alla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 -01).
Anche le obiezioni sollevate in relazione alle intercettazioni hanno natura di merito, dovendosi specificare che costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 28233701; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01).
Inoltre, devono ritenersi rientrare tra le argomentazioni di merito anche la censura di non avere preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti ed esposti -in particolarecon la memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (così Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500-01).
Vale la pena rimarcare, peraltro, come la difesa si dolga della mancata considerazione di tali memorie, senza tuttavia esplicitare la loro incidenza rispetto all’esito decisorio.
1.4. Entrambi i ricorrenti si dolgono poi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito la Corte ha rilevato come le difese non abbiano indicato alcun elemento positivo specifico idoneo a giustificarne il riconoscimento, a fronte di fatti di particolare gravità, reiterati nel tempo, caratterizzati da modalità aggressive e insidiose e da un significativo volume di denaro movimentato. In tale contesto, la decisione del primo giudice di negarle è stata ritenuta pienamente coerente e adeguatamente motivata.
I ricorrenti si oppongono a tale valutazione dei giudici dell’appello senza addurre elementi decisivi, patologicamente trascurate dal giudice dell’appello e proponendo valutazioni di merito che, in quanto tali, sono inammissibili in questa sede.
1.5. Con un ultimo motivo d’impugnazione , COGNOME si duole della pena, osservando che i giudici hanno ridotto la pena per la prescrizione del capo H) eliminando solo tre mesi di reclusione, senza una specifica motivazione.
A tale proposito può solo osservarsi che la Corte di appello si è limitata a eliminare la pena inflitta dal primo giudice per il capo H). Misura, peraltro, neanche contestata con l’atto di appello, dove si censurava l’omessa motivazione per lo scostamento dal minimo edittale per la pena base e dove non si faceva questione circa la determinazione degli aumenti in continuazione, tale non potendosi considerare una generica richiesta di applicazione del ‘minimo edittale’.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità d i entrambi i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’esito del giudizio e la soccombenza che ne deriva per i ricorrenti comporta anche la loro condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, nella misura indicata in dispositivo. Va precisato che COGNOME COGNOME e COGNOME NOME hanno chiesto la condanna della rifusione delle spese in loro favore di entrambi gli imputati. La Corte di appello, però, ha condannato il solo COGNOME e sul punto non vi è stata impugnazione, così che la condanna non può essere disposta anche nei confronti di COGNOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Condanna il solo COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili COGNOME COGNOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 22 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME