Illegalità della Pena: Quando un Patteggiamento è Davvero Impugnabile?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono estremamente limitate. Una delle poche vie percorribili è quella basata sulla presunta illegalità della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante delucidazione sui confini di questo concetto, specialmente in relazione ai reati in materia di stupefacenti.
Il Caso in Esame: Patteggiamento e l’Aumento per Continuazione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con rito del patteggiamento per un reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La pena concordata era stata calcolata applicando un aumento per la ‘continuazione’ tra più episodi criminosi: in particolare, la detenzione di diverse dosi di droga e la cessione a un acquirente identificato. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che tale aumento avesse reso la pena finale ‘illegale’ e, quindi, la sentenza impugnabile.
La Decisione della Cassazione sulla Presunta Illegalità della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, ritenendo i motivi manifestamente infondati. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire e circoscrivere con precisione la nozione di illegalità della pena, chiarendo che non ogni presunto errore nel calcolo della sanzione rientra in questa categoria.
Cosa si Intende Esattamente per Pena ‘Illegale’?
Secondo la Corte, e in linea con un precedente orientamento delle Sezioni Unite, la pena può essere definita ‘illegale’ solo in due circostanze ben precise:
1. Quando eccede i limiti edittali, ovvero supera il massimo previsto dalla legge per quel reato specifico o i limiti generali fissati dal codice penale.
2. Quando è di un genere non previsto dall’ordinamento giuridico per quella fattispecie.
Qualsiasi altra doglianza relativa alla quantificazione della pena, sebbene possa rappresentare un errore di valutazione del giudice, non integra l’ipotesi di illegalità e non può quindi essere usata per impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Aumento per la Continuazione è Legittimo
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’applicazione dell’aumento per la continuazione tra reati non costituisce in alcun modo una violazione di legge, né tantomeno un’ipotesi di illegalità della pena. Riconoscere un nesso di continuazione tra più fatti di detenzione e cessione di stupefacenti, avvenuti in un contesto unitario di tempo e luogo, è una valutazione di merito che rientra pienamente nei poteri del giudice. Tale operazione, finalizzata a unificare il trattamento sanzionatorio per fatti legati da un medesimo disegno criminoso, è una modalità di calcolo prevista dalla legge e non un superamento dei limiti edittali.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione rafforza il principio della stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di appello. L’insegnamento è chiaro: non è possibile contestare una sentenza di applicazione pena lamentando un’errata valutazione del giudice nella quantificazione della sanzione, come l’applicazione dell’aumento per la continuazione. Il concetto di illegalità della pena rimane un baluardo a tutela del cittadino contro sanzioni abnormi o non previste dalla legge, ma non può essere trasformato in uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra accusa e difesa e ratificato dal giudice.
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per ‘illegalità della pena’?
La sentenza di patteggiamento può essere impugnata per ‘illegalità della pena’ soltanto quando la sanzione applicata eccede i limiti massimi previsti dalla legge (limiti edittali) per il reato specifico o in generale, oppure quando è di un tipo non consentito dalla legge.
L’aumento della pena per la continuazione tra reati rende la pena illegale?
No. Secondo l’ordinanza, l’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione è una legittima modalità di calcolo della sanzione e non integra una ipotesi di illegalità, a condizione che la pena finale non superi i limiti massimi previsti dalla legge.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata (‘de plano’) perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ritenuto la questione dell’aumento per la continuazione non rientrante nella nozione di ‘illegalità della pena’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32903 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
L’applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alla detenzione di più dosi di droga e cessione a favore di un acquirente identificato, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale ricorso è viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,
Sacchettino, Rv. 283886). L’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione fra reati quando, in un contesto unitario di tempo e di luogo, siano accertati più fatti di detenzione e cessione non integra alcuna violazione di legge e, men che mai, pena illegale.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice