Guida Sotto Stupefacenti: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul reato di guida sotto stupefacenti, delineando con chiarezza i criteri per la prova dello stato di alterazione e le condizioni che impediscono l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione offre importanti spunti sulla valutazione della condotta abituale del reo, specialmente in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso: Dalla Strada alla Cassazione
Il caso riguarda un conducente di un ciclomotore, fermato e trovato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Oltre a guidare sotto l’effetto di droghe, l’uomo era privo di patente di guida e risultava recidivo. Condannato in primo grado dal Tribunale e in appello dalla Corte di Napoli, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione e travisamento della prova: Secondo la difesa, la prova dello stato di alterazione si basava unicamente su un elemento debole, ovvero il fatto che l’imputato avesse gli “occhi rossi”.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la punibilità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa sia del quadro probatorio sia dei presupposti per l’applicazione dei benefici di legge.
Le Motivazioni: Analisi della Guida Sotto Stupefacenti e Abitualità
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, fornendo chiarimenti essenziali su due aspetti cruciali del diritto penale.
La Prova dello Stato di Alterazione
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non si erano basati solo sugli “occhi rossi”. Le prove a carico dell’imputato erano ben più solide e comprendevano:
* La testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria: L’agente aveva descritto l’imputato come “agitato” e poco lucido (“non connetteva tanto”). Inoltre, l’uomo aveva spontaneamente estratto dalle tasche un involucro contenente marijuana.
* Gli esami tossicologici: Le analisi del sangue e delle urine, effettuate circa due ore dopo il controllo, avevano rilevato la presenza di un quantitativo di cannabinoidi, oppiacei, metadone e cocaina “molto superiore al tasso soglia”.
La Cassazione ha concluso che, sulla base di questi elementi, la valutazione dei giudici di merito era coerente e immune da vizi, confermando che la prova della guida sotto stupefacenti si fonda su un complesso di fattori sintomatici e accertamenti clinici.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. L’art. 131-bis c.p. richiede, tra le altre condizioni, che la condotta non sia “abituale”. La Corte ha richiamato la storica sentenza “Tushaj” delle Sezioni Unite (n. 13861/2016), la quale ha stabilito che la condotta è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.
Nel caso di specie, l’imputato aveva a carico “plurimi precedenti penali”, integrando quella “serialità di comportamenti” che la norma intende come ostativa al beneficio. A ciò si aggiungeva la valutazione della pericolosità concreta della condotta, che escludeva in ogni caso la tenuità dell’offesa:
* L’assunzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti.
* La circolazione in ora notturna.
* La reiterazione della condotta di guida senza patente.
Questi elementi, secondo la Corte, dimostravano una pericolosità tale da rendere l’offesa tutt’altro che tenue.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. In primo luogo, la prova per il reato di guida sotto stupefacenti non si esaurisce in un singolo sintomo, ma deriva da un’analisi complessiva che include il comportamento del soggetto e le risultanze scientifiche. In secondo luogo, la presenza di plurimi precedenti penali è un ostacolo insormontabile per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, configurando quella “condotta abituale” che il legislatore ha voluto escludere dal beneficio.
Per provare la guida sotto stupefacenti, bastano gli “occhi rossi”?
No. La Corte ha specificato che la prova si fonda su un insieme di elementi, tra cui la testimonianza degli agenti operanti su altri segnali anomali (come stato di agitazione e scarsa lucidità) e, in modo determinante, sugli esiti degli accertamenti tossicologici su sangue e urine.
Quando un comportamento è considerato “abituale” al punto da escludere la particolare tenuità del fatto?
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, il comportamento è ritenuto abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati, oltre a quello per cui si sta procedendo. La presenza di plurimi precedenti penali è quindi una condizione ostativa.
Quali altri elementi possono impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Oltre alla condotta abituale, i giudici devono valutare la gravità e la pericolosità del comportamento. Nel caso specifico, sono stati ritenuti rilevanti l’assunzione di un mix di sostanze stupefacenti, la guida in orario notturno e la reiterata guida senza patente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordine al reato di cu 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato un ciclomotore in alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che privo della patente di recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta con il primo motivo vizio di violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità penale relati reato di cui all’art. 187 CdS. I giudici di merito avrebbero tratto la prova alterazione da stupefacenti dalle lacunose dichiarazioni dell’agente operante limitato a riportare, quale unico segnale anomalo, che l’imputato ” aveva rossi”. Lamenta inoltre vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione 131 bis cod. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla affermaz resposnabilità, i giudici di merito richiamano: 1) la testimonianza dell’agen ordine allo stato di alterazione constatato al momento dell’intervento in loc cui il COGNOME, che aveva spontaneamente estratto dal taschino un involucro con marijuana, “aveva gli occhi rossi, era agitato, si vedeva che non connette 2) il rilevamento, nelle urine e nel sangue, a circa due ore dal controllo un quantitativo molto superiore al tasso soglia di cannabinoidi, oppiacei, m cocaina. L’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è pertant con i principi affermati da questa Corte di legittimità (sez.4, n.5890 del Rv. 284099-01). Nè sussiste alcun travisamento della prova, avendo i giudici d tratto le conclusioni in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ana modo coerente il compendio probatorio sopra indicato, e riportato anche nei di ricorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla inapplicabilità dell’art. 131 bis l’impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi penali. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almen due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quell di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione osta l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità. A ciò deve aggiungersi territoriale ha constatato, con motivazione non illogica ma del tutto e
congrua, che deve escludersi la tenuità dell’offesa in ragione della peri comportamento dell’imputato, attesa l’assunzione di sostanze stupefacenti la circolazione in ora notturna, la reiterazione della condotta di guida se Va allora ricordato che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione de per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., i tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cu comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli ele valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli riten (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Ca Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
1l
GLYPH