Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME NOME DOLYMA( UCRAINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Catanzaro il 19 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lamezia il 12 gennaio 2022 ha condanNOME la stessa alla pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1067,00 euro di ammenda, previ riconoscimento delle attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, b), comma 2-bis, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere circolato, di notte alla guida dell’autovettura, di proprietà di COGNOME NOME, in stato di ebbrezza alcolic l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, fatto commesso il 21 settembre 2018.
La ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordin all’utilizzabilità dell’accertamento etilonnetrico effettuato e in relazione all’obblig preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; ed inoltre vio di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché relativi ad asseriti viz motivazione che non risultano dal provvedimento impugNOME, oltre ad essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente e logicamente vagliate e disattese dai giudici di meri
3.1 Nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcoo sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa ci l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alco (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). In applicazione di detto principio, il giudice del gravame (p. 2) ha rilevato che non è stato assolto alcun onere in tal senso da parte de difesa.
3.2.Per quanto riguarda l’omesso avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 dis att. cod. proc. pen., i giudici di merito hanno già chiarito che esso risulta dal verbale, p in atti, redatto il 21 settembre 2018, attestandosi la volontà dell’interessata di pres consenso agli accertamenti e di non volersi far assistere dal proprio difensore (cfr. p. 2).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, la ricorrente si limita, in sostanza, ad invocare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma inammissibilment poiché, così agendo, si trasformerebbero la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del f
3.3. Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., Corte territoriale e Tribunale hanno evidenziato che il superamento del tasso alcolemico rientrante nella seconda soglia prevista dalla legge, e le modalità del fatto sono espressione d pericolosità della condotta della donna e, pertanto, elementi ostativi al riconoscimento de particolare tenuità (p. 3 della sentenza impugnata).
3.4. Infine, con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, è il caso di considerare che in te di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ord al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindac di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c motivazione implicita (ex plurimis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v., tra le numerose, Se n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frut mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l’autorevole insegnamento di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Si tratta, a ben vedere, di evenienza che non sussiste nel caso di specie, avendo i giudici di merito valorizzato l’atteggiament collaborativo della ricorrente e concesso le circostanze attenuanti generiche, irrogando una sanzione vicina al minimo edittale e riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena (p. 3 della sentenza impugnata).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex rt. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrent al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023.