Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 165 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
COGNOME
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
uditi i difensori
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa di COGNOME NOME che conclude associandosi alle conclusioni del PG e chiedendo il rigetto del ricorso del PM.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di ENNA in difesa di COGNOME NOME che si associa alle conclusioni del PG e insiste nel rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha revocato la misura degli arresti domiciliari e disposto la rimessione in libertà di NOME COGNOME, sottoposto ad indagini per il reato di omicidio aggravato in danno del fratello NOME, commesso in Calascibetta il 28 giugno 2021.
Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso nei termini appena richiamati all’esito dell’incidente probatorio in cui è stata assunta la perizia medico-legale per l’accertamento delle cause e delle modalità del decesso di NOME, che ha fatto venir meno, secondo quanto affermato dallo stesso Giudice, il quadro di gravità indiziaria.
Il Tribunale, in risposta ad uno specifico motivo di impugnazione, ha osservato che il giudice non ha il dovere di prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili in riguardo alla perizia e non deve procedere ad un esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento.
Ciò ha fatto il Giudice per le indagini preliminari prendendo atto di quanto consegNOME dal perito, ossia che NOME morì non a seguito di plurimi colpi inferti al cranio ma a seguito di una caduta culminata in un violento impatto del capo contro un muretto e immediatamente dopo contro il sottostante terreno.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che il perito, nel suo lungo e articolato esame, ha rappresentato il suo convincimento in orine all’eziopatogenesi del fato in termini costanti e coerenti, ricostruita come una caduta in avanti con impatto della fronte destra contro il terreno e della regione parietale sinistra contro la base del muretto pilastro in blocchi cementati proprio a cavallo dell’angolo fra terreno e base della colonnina presente nel luogo di rinvenimento del cadavere.
Il perito ha preso in critica considerazione la relazione di consulenza del pubblico ministero e gli accertamenti di polizia giudiziaria e ha spiegato le ragioni per le quali non è sostenibile che NOME fu colpito da dietro con uno strumento contundente e la ricostruzione operata dal pubblico ministero non è convincente.
Alla luce delle argomentate considerazioni peritali non è sostenibile la tesi secondo cui NOME fu colpito alla regione parieto-occipitale con un corpo contundente a massa larga e a superficie scabra e poi, assunta la posizione inginocchiata, fu sbattuto più volte sul muto con violenza tale da determinare le
fratture frontali e il contraccolpo sul rachide cervicale, idoneo a determinarne il decesso.
In senso favorevole alla ricostruzione d’accusa non convergono i risultati dell’esame del materiale prelevato mediante stub sulla frattura presente sul cranio della vittima. Non può infatti affermarsi che si tratti di microparticelle di vernice di colore verde in assenza di individuazione delle altre sostanze componenti la miscela e perché il tempo trascorso dalla morte di NOME NOME al prelievo mediante stub non consente ora di legare temporalmente le particelle al momento del decesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha isolato il parere medico-legale, accolto acriticamente, dal quadro indiziario in cui si colloca, incorrendo così nella violazione dei criteri che regolano la valutazione della gravità indiziaria di colpevolezza. Ha trascurato le altre risultanze di indagine e non ha considerato alcuni dati significativi, tratti dal comportamento tenuto dall’indagato immediatamente dopo il fatto: in particolare, l’incapacità dell’indagato di precisare il modo in cui intervenne accanto al corpo del fratello; quel che egli riferì ai genitori, ossia di aver visto, rientrando a casa dal turno di notte, il fratello innanzi al bar “Poeta”, circostanza certamente falsa; i risultati delle operazioni di intercettazioni che danno prova della conflittualità dei rapporti tra i due fratelli e della consapevolezza di ciò da parte del loro genitori.
In questo modo ha consumato manifeste illogicità e incoerenze per evidenti difetti di correlazione della motivazione agli indizi di colpevolezza raccolti.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
Il pubblico ministero ricorrente ha anzitutto lamentato l’acritico recepimento delle conclusioni peritali, contestandone peraltro la fondatezza con ampi richiami a quanto denunciato con l’atto di appello.
Il Tribunale ha però ampiamente argomentato in ordine alla congruenza, logicità e adeguatezza dell’esame peritale e delle relative conclusioni, e ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali “non è più univocamente percorribile la ricostruzione accusatoria che vedeva NOME gravemente indiziato di avere … colpito al capo il germano NOMENOME.” (fl. 11).
Le critiche di ricorso, per questa parte, si palesano generiche perché si sostanziano in una riproposizione delle deduzioni contenute nell’atto di appello,
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testualmente richiamato per ampi stralci, senza un utile e specifico confronto con quanto affermato dall’ordinanza impugnata.
L’altra critica di ricorso attiene all’asserito svilimento degli altri elementi di gravità indiziaria: il Tribunale, sì come il Giudice per le indagini preliminari, avrebbero assegNOME irragionevolmente centralità indiziaria alla ricostruzione peritale sulle modalità e cause del decesso, trascurando significativi e gravi dati indiziari che conducono ad ipotizzare la responsabilità di darmelo COGNOME.
Sul punto si osserva, e il rilievo è dirimente, che l’addebito cautelare costruito dal pubblico ministero ricorrente descrive il fatto attribuendo a NOME COGNOME l’azione materiale, consistita nello sferrare un colpo al capo del fratello con un corpo contundente. A fronte di questa ipotesi di accusa non v’è nulla di irragionevole nell’assegnare rilievo centrale alla ricostruzione delle modalità e alla causa del decesso rispetto ad altri dati indiziari che possono essere significativi di un coinvolgimento della responsabilità di NOME COGNOME, ma non univocamente nel senso di una sua materiale esecuzione del fatto criminoso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il 5 dicembre 2022.