Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32153 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32153 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
1. Il 25 giugno 2024, il Tribunale di Palermo rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza, Data Udienza: 01/07/2025
emessa dal Tribunale di Marsala procedente nella fase dibattimentale, con la quale era stata respinta una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., al predetto ascritto in concorso. Alla prospettazione difensiva, il collegio dibattimentale aveva opposto che il teste della p.g., NOME COGNOME, esaminato nel corso dell’udienza dibattimentale del 7 novembre 2023, aveva confermato il riconoscimento fonico dell’imputato tra gli interlocutori delle conversazioni captate con COGNOME Pietro presso la concessionaria ‘ RAGIONE_SOCIALE in due occasioni a stretto giro, il 28 dicembre 2020. Decidendo sull’appello proposto dalla difesa a mente dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Palermo respingeva l’appello difensivo, ritenendo le deduzioni difensive relative alle trascrizioni delle intercettazioni inidonee ad incidere sul quadro indiziario, risultando comunque rilevanti in relazione alla specifica posizione del prevenuto – al di là della esatta interpretazione delle frasi contestate – la sua partecipazione, con l’interlocuzione ‘ Ohi Vito ‘ , alla significativa conversazione n. 8093 del 28 dicembre 2020, intervenuta dopo la cessione della sostanza stupefacente e la ripartizione di parte del denaro. Il coinvolgimento nella complessiva vicenda delittuosa restava riscontrato, a giudizio del Tribunale, dalla conversazione del giorno successivo, nel corso della quale COGNOME si confrontava con COGNOME nuovamente circa il ritiro di una ‘ macchina ‘ da intendersi come identico riferimento criptico in ordine alla consegna di un’ulteriore partita di droga.
1.1. Adita con ricorso della difesa, la Terza sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 3390 del 4 dicembre 2024 (depositata il 28 gennaio 2025), annullava l’ordinanza del Tribunale di Palermo rinviando per nuovo esame in ordine alle deduzioni difensive, per non avere il Tribunale tenuto in alcun conto gli esiti della perizia dibattimentale secondo cui sarebbe stato l’interlocutore del COGNOME a rivolgersi a quest’ultimo con la frase ‘ rimani contento NOME? Contento restate ?’ , con ricostruzione radicalmente differente rispetto a quella prospettata dall’ordinanza del Trib unale di Palermo, oggetto di annullamento, secondo cui gli esiti investigativi relativi alla posizione del COGNOME erano imperniati su un colloquio tra quest’ultimo e il COGNOME, in cui questi si sarebbe rivolto al COGNOME con le frasi ‘ resti contento NOME, ah? Rimani contento con i 1300 ?’. La sentenza rescindente osservava anche che non erano stati tenuti in alcun conto neppure gli ulteriori rilievi critici formulati dalla difesa sulla base delle ulteriori deduzioni del consulente di parte in ordine alla effettiva possibilità di desumere dalle intercettazioni sia l’esistenza di una prima occasione di incontro tra l’odierno ricorrente e il COGNOME, nel corso della quale il COGNOME avrebbe detto ‘ Eo
acc à sugno’ , sia comunque la possibilità di riferire tale espressione alla condotta illecita oggetto dell’imputazione.
1.2. Con ordinanza del 21 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, ha escluso la gravità dell’inferenza indiziante basata sul dialogo più sopra evocato, tenuto altresì conto della convergenza delle due indagini peritali nell’estromissione dai dialoghi con il prevenuto del riferimento ad una somma, così concludendo per l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza resa il 28 maggio 2024 dal Tribunale di Marsala con conseguente revoca della misura cautelare in carcere.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, ha proposto ricorso avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo emessa il 21 febbraio 2025, formulando un unico, articolato, motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, in contraddizione rispetto alla promessa metodologica che si era dato, avrebbe completamente omesso di confrontarsi con la corposa mole di elementi indiziari che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, hanno costituito prove che hanno condotto il Tribunale di Marsala, il 24 luglio 2024, a pronunciare sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per l’imputazione ascrittagli. Nel presente procedimento e per lo stesso fatto, pertanto, il Tribunale di Palermo, sezione riesame, ha affermato, in un giudizio a devoluzione piena, che non sussiste la gravità indiziaria, mentre il Tribunale di Marsala ha pronunciato una sentenza di condanna a sei anni di reclusione. Il ricorrente richiama, riportandoli, gli elementi che sostiene non essere stati citati nell ‘ ordinanza impugnata, ritenuti a suo dire significativi della costanza connotante i rapporti di affari tra il COGNOME e i due sodali mafiosi NOME Ernesto e COGNOME Piero.
In data 13 giugno 2025 è pervenuta memoria del difensore dell ‘ imputato, avv. NOME COGNOME con cui si chiede che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Palermo non abbia tenuto conto dei numerosi elementi indiziari, richiamati nel presente ricorso, i quali avrebbero costituito il compendio probatorio che ha condotto il Tribunale di Marsala a pronunciare sentenza di condanna dell ‘ imputato. Così facendo invoca, tuttavia, da parte di questa Corte di legittimità, una inammissibile rivalutazione dei fatti. Va, invero, rammentato che al
giudice di legittimità è preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).
In tema di motivi di ricorso per cassazione, inoltre, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo con l ‘ impugnata ordinanza, ha ritenuto che, al fine dell’attestazione della gravità indiziaria in ordine al contributo concorsuale dell’imputato al fatto contestato, sia incontroversa la centralità della sopra richiamata conversazione progr. 8093 perché essa, nell’assunto accusatorio, verrebbe a consacrare la consegna dal coimputato COGNOME al COGNOME della quota parte di un corrispettivo che le captazioni di poco anteriori, segnatamente quelle intercorse tra il citato COGNOME e tale COGNOME consentono di riferire alla vendita di una partita di stupefacente. Sul punto, ha tuttavia osservato che nelle reiterate verifiche peritali del passaggio in questione, non solo viene costantemente meno il richiamo alla somma, ma il destinatario della seguente domanda ‘ resti contento ?’ viene individuato
in NOME COGNOME e non già in NOME COGNOME come nelle prime trascrizioni ad opera della p.g. ed a fondamento del titolo cautelare. Da ciò il Tribunale ha escluso la gravità dell’inferenza indiziante basata su tale dialogo, tenuto altresì conto della convergenza delle due indagini peritali nell’estromissione dai dialoghi con il prevenuto del riferimento ad una somma. In tal modo, il Tribunale ha reputato residuare a carico dell’appellante, come unico dato indiziante, la quasi contestualità dei suoi duplici contatti con COGNOME rispetto alla consegna dello stupefacente da quest’ultimo effettuata al COGNOME, evidenziando tuttavia che si tratta di una sequenza temporale che da sola, ossia in assenza di altri dati di validazione, come servizi di osservazione, non può reggere il giudizio di gravità indiziaria. Si tratta, all ‘ evidenza, di motivazione non manifestamente illogica e pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.
Quanto al profilo, pure sollevato dal Pubblico ministero ricorrente, relativo alla difforme valutazione operata dal Tribunale di Palermo nell ‘ ordinanza impugnata rispetto alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, si tratta di contrasto meramente apparente. Come è noto, il giudizio cautelare e quello di cognizione afferiscono a regimi diversi e autonomi tra loro e rispondono a criteri diversi, incidendo il giudizio cautelare sullo status libertatis mentre quello di cognizione sulla responsabilità penale, con la conseguenza che ben potrà l ‘ imputato essere giudicato a piede libero. Nell ‘ iter processuale non potrà poi che prevalere la sentenza definitiva di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME