Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 954 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 954 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
-Relatore –
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 2 agosto 2025 del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione di vari tipi di stupefacente, marijuana, cocaina e crack.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale aveva utilizzato a carico un elemento a favore, e cioŁ l’archiviazione per analoghi fatti avvenuti in data 15 luglio 2025 nello stesso stabile, giustificata dalla modica quantità di stupefacente detenuta, compatibile con l’uso personale. Precisa di aver serbato una condotta corretta, all’arrivo RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, perchØ era rimasto fermo, mentre i compagni erano fuggiti. Sostiene l’assenza del pericolo di recidiva per la giovanissima età e la condizione di incensurato. Invoca l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella memoria di replica alla requisitoria
Sent.n.sez.1628/2025
CC – 15/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
del Procuratore generale ribadisce le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, ritenuto il grave quadro indiziario per la presenza nell’immobile, dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, sia nella data del 16 luglio 2025 (episodio archiviato) sia nella data del 30 luglio 2025 (episodio dell’arresto), per la disponibilità RAGIONE_SOCIALE chiavi dell’appartamento, per il rinvenimento di materiale da confezionamento e di un foglio di appunti con quantità e cifre, per il riconoscimento da parte di un consumatore e per la fuga del complice con lo stupefacente, nonchØ le esigenze cautelari per le modalità della condotta consumata all’interno di una fiorente e collaudata piazza di spaccio con un elevato grado di organizzazione e presidi di controllo.
Il ricorrente ha contestato i gravi indizi di colpevolezza per la precedente archiviazione e le esigenze cautelari per la giovanissima età e la condizione di incensurato.
Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva non sia idonea a sovvertire la lettura del compendio indiziario da parte dei Giudici della cautela. La tesi dell’utilizzabilità della precedente archiviazione solo in senso favorevole al ricorrente Ł priva di appiglio normativo ed eccentrica rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono sempre acquisibili e utilizzabili, ai fini dell’emissione di un provvedimento di cautela personale, gli atti di indagine provenienti da un altro procedimento, anche dopo l’archiviazione o la sentenza di non doversi procedere, e prima del decreto di riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini, in quanto l’acquisizione di atti già formati non corrisponde al compimento di nuova attività di indagine in senso proprio (Sez. 1, n. 24905 del 19/05/2009, Abbruzzese, Rv. 243814 – 01). Peraltro, dal percorso motivazionale dell’ordinanza Ł evidente che l’episodio del 16 luglio Ł solo confermativo del già solido quadro di gravità indiziaria dell’episodio del 30 luglio. Lo stesso Ł a dirsi per le esigenze cautelari, laddove il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha formulato una prognosi di recidiva, ritenuta la gravità della condotta prevalente rispetto alla giovanissima età del ricorrente e alla sua condizione di incensurato. Manca, d’altra parte, sia nel ricorso che nella memoria difensiva, un confronto effettivo con l’ordinanza ove si Ł evidenziato che la condotta consumata s’inquadra nell’articolato contesto di una piazza di spaccio, presidiata da un sistema di videosorveglianza, ripristinato appena due settimane dopo la prima operazione della polizia giudiziaria.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME