Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51048 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 07/04/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generate, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOMENOME ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all’art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere det illegalmente sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo di almeno un chilogrammo (così l’imputazione provvisoria).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.; il Tribunale sarebbe limitato a recepire l’ipotesi investigativa della polizia giudiziaria e del Pubb
Ministero, non essendo stato invece accertato né che il soggetto a cui fu consegnato il “pacco” contenente la sostanza stupefacente fosse il ricorrente e neppure l’effettiv contenuto del pacco.
Il coinvolgimento del ricorrente deriverebbe unicamente dalla circostanza che l’autovettura noleggiata dalla società, di cui il ricorrente è amministratore unico, una data imprecisata sarebbe stata parcheggiata nei pressi di un negozio a Saronno in un orario “compatibile” con quello in cui sarebbe stata presente “in zona” l’autovettura del soggetto ritenuto il cedente della sostanza, che peraltro l’indagato non avrebbe mai conosciuto.
Anche gli altri elementi valorizzati in chiave accusatoria sarebbero probatoriamente instabili.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al pericolo di recidiva / ritenuto sussistente senza tuttavia tenere conto del lasso di tempo trascorso tra i fat contestati (2 dicembre 2021) e il momento di applicazione della misura (17.3.2023) e dello stato di incensuratezza dell’indagato; né, sotto altro profilo, sarebbe sta spiegato perché nella specie non sarebbe applicabile una misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
Il Tribunale, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, spiegato il contesto criminale in cui essi devono essere colloca indicato le ragioni per le quali si è ritenuto che, alla data del 24.11.2021, fosse giu nella provincia di Vicenza una ingente quantità di cocaina, destinata ad essere trasferita e venduta.
Si è chiarito che: a) una parte di quella sostanza stupefacente fu trasportata da tale li COGNOME NOME con la vettura TARGA_VEICOLO fino al parcheggio dell’esercizio commerciale “Decathlon” di INDIRIZZO in Saronno il 2.12.2021; b) l’autovettura giunse alle ore 12,23 e riparti dopo tre minuti effettuando il tragitto a ritroso dopo incontrati due uomini giunti poco prima sul posto.
In tale contesto sono stati indicati gli specifici elementi sulla base dei quali affermato che all’interno di quella autovettura fosse stata collocata sostanza stupefacente; si sono evidenziate le circostanze oggettive relative alla presenza sul ·( posto, al momento in cui giunse NOME, dell’autovettura Fiat Punto TARGA_VEICOLO noleggiata dal ricorrente il 22.11.2021 e riconsegnata proprio il 2.12.2021; si è spiegato come le risultanze investigative consentano di affermare che proprio il ricorrente fosse alla guida della lFiat Puntó ? il 2.12.2021; si è chiarito come dalle riprese delle video camere attive sul parcheggio indicato si sia potuto accertare che COGNOME in
il GLYPH 1 , quel frangente effettuò uno scambio con l’uomo che conduceva la Fiat Punto, consegnando a questi un sacchetto di colore chiaro estratto dalla autovettura KiA l , che era dotata di un vano occulto collocato tra il sedile del conducente e i sedili posterio utilizzato per il trasporto di cocaina; si è specificato come il corriere ricevette una bu P GLYPH If scura gialla dal soggetto conducente la Fiat Punto.
In tale contesto sono stati anche elencati gli elementi in ragione dei quali si è ritenu sussistente un concreto ed attuale pericolo di recidiva, attesi i contatti dell’indaga privo di fonti lecite di reddito, con ambienti criminali organizzati di indubbio spessore la quantità di sostanza stupefacente e si è spiegato anche come, rispetto a tale quadro di riferimento, da una parte, non assume decisiva valenza il lasso temporale trascorso tra la commissione del fatto per cui si procede e il momento in cui è stato disposto il titolo cautelare e, dall’altra, come la invocata meno afflittiva misura cautelare sia no adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari.
Una motivazione logica, completa, che ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e rispetto alla quale le cens proposte con il ricorso si rivelano sostanzialmente generiche, meramente reiterative degli assunti già correttamente valutati dal Tribunale e sostanzialmente tendenti a sollecitare una diversa valutazione ed un diverso significato probatorio degli elementi indiziari.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione ai limiti sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato p verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altr l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al f giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelar’ di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile i Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ l ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità d
fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, COGNOME, Rv. 201177).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.