Graduazione della Pena: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice. La graduazione della pena è il processo attraverso cui si adatta la sanzione prevista dalla legge al singolo caso concreto. Ma fino a che punto questa decisione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questo tema, dichiarando inammissibile un ricorso che non dimostrava un’evidente illogicità nella decisione del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
I fatti traggono origine da una condanna per furto, aggravato dalla recidiva, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena inflittagli, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio l’eccessività della sanzione, ritenuta sproporzionata dal difensore.
Il ricorrente lamentava, in sostanza, che i giudici dei gradi precedenti non avessero valutato correttamente gli elementi previsti dalla legge per la commisurazione della pena, applicando un trattamento sanzionatorio troppo severo.
L’Analisi della Corte e i Limiti sulla Graduazione della Pena
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla congruità della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici di primo e secondo grado esercitano il loro potere discrezionale basandosi sui criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo dell’azione, dalla gravità del danno) e della capacità a delinquere del colpevole (desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, ecc.).
La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Pertanto, un ricorso che si limita a chiedere una nuova e diversa valutazione della congruità della pena, senza evidenziare un vizio logico o un’applicazione errata della legge, è destinato all’inammissibilità.
La Ripetizione dei Motivi di Appello
Un altro aspetto cruciale evidenziato dalla Corte è che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo congruo e corretto dalla Corte d’Appello. Questa pratica, priva di elementi di novità, rende il ricorso una mera replica, non idonea a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha osservato come i giudici di merito avessero fornito una motivazione adeguata e non illogica per la pena inflitta. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato due elementi principali: l’allarme sociale connesso alla condotta delittuosa e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato. Questi fattori, secondo la Corte, giustificavano pienamente il trattamento sanzionatorio applicato, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità. La motivazione non era frutto di mero arbitrio, ma di un ragionamento ancorato ai criteri di legge e ai fatti processuali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale. Contestare la graduazione della pena in Cassazione è un’operazione complessa che richiede non una semplice critica alla severità della sanzione, ma la dimostrazione di un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice. È necessario provare che la decisione sia stata arbitraria, irragionevole o basata su criteri errati. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane sovrana. Per l’imputato, ciò si traduce nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non si può chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione nel merito della congruità della pena. Si può contestare la decisione solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio, palesemente illogica o se il giudice non ha rispettato i criteri legali stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Per quale motivo il ricorso sulla graduazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare alcun vizio di illogicità o arbitrarietà nella motivazione della sentenza impugnata, che invece era stata ritenuta sufficiente e congrua.
Quali criteri ha usato il giudice per stabilire la pena in questo caso?
Il giudice ha stabilito la pena basandosi sulla discrezionalità conferitagli dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.). In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio in ragione dell’allarme sociale connesso alla condotta delittuosa e alla capacità a delinquere dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 2, cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Garbagnate Milanese il 4 marzo 2020);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, sottoscritto dal difens consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che essere affidato a deduzioni prive di qualsivoglia confronto con il tenore della motivazion rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6), finendo per replicare, in ta guisa, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e s sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimat congruo il trattamento sanzioNOMErio applicato all’imputato, in ragione dell’allarme socia connesso alla condotta delittuosa e alla capacità a delinquere dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024