Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti del
G.I.P. del Tribunale di Napoli con ordinanza del 28/04/2023 dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2023 il Tribunale di Napoli sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 23 marzo 2023.
Con tale ultima ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, investito della richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico ministero nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME nel procedimento n. 23654/22 R.G.N.R., si dichiarava funzionalmente incompetente a pronunciarsi, ex art. 558-bis cod. proc. peri., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Nel sollevare il conflitto negativo in esame, il Tribunale di Napoli evidenziava che la competenza a pronunciarsi del Giudice delle indagini Oreliminari del Tribunale di Napoli discendeva dall’entrata in vigore dell’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 32 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che consente la possibilità di procedere con le forme del giudizio immediato anche nelle ipotesi di reati a citazione diretta disciplinate dall’art. 550 cod. proc. pen. Con l’introduzione dell’art. 558-bis cod. proc. pen., infatti, era stata modificata previgente disciplina del giudizio immediato, che ammetteva tale rito alternativo nei soli casi in cui si procedeva per reati per i quali era prevista l’udienza preliminare conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato presentata dal Pubblico ministero.
Ne discendeva la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME e NOME, con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli e il Tribunale di Napoli, contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di giudizio immediato presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dando così luogo a quella situazione di stasi processuale,
disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Suprema Corte.
Tanto premesso, deve rilevarsi che si procedeva nei confronti nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME per i reati di cui ai capi A (artt. 8 secondo comma, 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), B (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001), C (artt. 110, 632, 639-bis cod. pen.), D (arti:. 633, 639-bis cod. pen.), E (artt 633, 639-bis cod. pen.), F (artt. 81, secondo comma, 349, commi primo e secondo, cod. pen.). Per tali ipotesi criminose, prima dell’introduzione dell’art. 558-bis cod. proc. pen. da parte dell’art. 32 d.lgs. n. 150 del 2022, non si poteva procedere con le forme del giudizio immediato, trattandosi di fattispecie relative a reati a citazione diretta disciplinate dall’art. 550 cod. proc. pen.
Tuttavia, l’originaria disciplina normativa del giudizio immediato veniva novellata dall’art. 558-bis cod. proc. pen., che adesso consente al Pubblico ministero di procedere con questo rito alternativo anche nelile ipotesi di reati a citazione diretta, che rimangono regolamentate dall’art. 550 cod. proc. pen.
Dispone, in particolare, l’art. 558-bis, comma 1, cod. proc. pen.: «Per il giudizio immediato si osservano le disposiziOni del titolo IV del libro sesto, i quanto compatibili». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata da quella prevista nel suo secondo comma, che recita: «Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis».
In questa rinnovata cornice normativa, deve evidenziarsi che, per i reati di competenza del giudice monocratico, il disposto dell’art. 558-bis cod. proc. pen. comporta che il vaglio predibattimentale del giudizio immediato venga effettuato dal giudice delle indagini preliminari, che opera una verifica delle condizioni di ammissibilità del rito alternativo, che, prima della novella del d.lgs. n. 150 de 2022, non era prevista.
Tali conclusioni, a ben vedere, discendono dal richiamo, operato dal primo comma dell’art. 558-bis cod. proc. pen., alle «disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili», che prevedono che sia il giudice delle indagini preliminari a essere investito della richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico ministero ex art. 454, comma 1, cod. proc. pen. Non è, del resto, dubitabile che con l’introduzione della norma in esame il legislatore ha inteso estendere l’esercizio dell’azione penale, effettuata con decreto di giudizio immediato, anche ai reati di competenza del giudice monocratico per i quali si procede mediante citazione diretta.
Ne discende che il contesto sistematico nel quale si inserisce il novellato art. 558-bis cod. proc. pen. impone di affermare che il Pubblico ministero può
procedere con le forme del giudizio immediato anche nelle ipotesi di reati a citazione diretta, pur essendo tale percorso processuale sottoposto al vaglio predibattimentale del giudice delle indagini preliminari; quest’ultimo, dunque, a seguito della “Riforma Cartabia”, interviene allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte per l’ammissione di tale variante del giudizio immediato, che, prima della novella, non era consentita per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale devono trasmettersi gli atti processuali.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 6 settembre 2023.