Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Casal Di Principe il 09/08/1973
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avvocato NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 novembre 2014 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come modificata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2017, ha rideterminato la pena inflitta a
NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 629 comma 2 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., per essere il reato prescritto prima della celebrazione del giudizio di appello del 2017.
Deduce il difensore che al reato, commesso nel settembre del 1999, deve applicarsi il regime della prescrizione vigente prima della I. n. 251 del 5 dicembre 2005 (cd. riforma Cirielli), che prevedeva che sul calcolo della prescrizione incidessero anche le circostanze attenuanti. Poiché oggetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione era proprio la valutazione in ordine all’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, nel riconoscere tali attenuanti, avrebbe dovuto calcolare la prescrizione facendo riferimento al termine ordinario di dieci anni e al termine massimo in quindici anni, decorsi prima del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella prospettazione difensiva non si sarebbe formato il giudicato parziale sulla responsabilità, perché questa Corte aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio limitatamente all’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, che, laddove riconosciute, avrebbero, secondo la legge in vigore al momento dei fatti, anticipato la prescrizione del reato a un momento precedente alla prima sentenza di secondo grado. Per questo motivo non verrebbe in discussione il tema del giudicato progressivo, essendo la causa estintiva precedente al giudizio della Cassazione.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni unite (sentenza n. 3423 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280261) che hanno ritenuto che l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l’affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione.
Secondo la Corte, la definitività decisoria, attenendo all’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto criminoso e ponendo fine all’iter processuale su tale parte, crea una «barriera invalicabile all’applicazione di cause estintive del
reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia
ancora connotata dall’esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui
devoluta».
Infatti, si deve distinguere il momento attinente all’accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. La parte della
sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell’imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-
giuridico della seconda, costituiscono entrambe “disposizioni della sentenza”
secondo la dizione adoperata dall’art. 624 cod. proc. pen., cosicché, se l’annullamento riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte
della sentenza riguardante l’affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall’annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, perché non ha
connessione essenziale con la parte annullata.
Tali principi sono stati esplicitati nella sentenza n. 3500 del 14/10/2022 della Seconda Sezione di questa Corte, che ha annullato la sentenza del 31 marzo 2017 emessa dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Da ciò consegue che il ricorso, con cui si contesta la responsabilità penale del ricorrente, già dichiarata irrevocabile, è manifestamente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12/06/2025.
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