Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 629 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 629 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Vista la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2025 la Corte di Appello di Catanzaro quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere la dichiarazione di non esecutività di un preteso giudicato parziale (sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 30 ottobre 2023), posto in esecuzione dalla Procura territoriale in data 4 giugno 2025.
COGNOME NOME nella decisione di secondo grado Ł stato raggiunto da affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art.416 bis cod.pen. (aggravato ai sensi del comma 4 e del comma 6 della medesima disposizione), con condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione.
Questa Corte di cassazione in data 22 maggio 2025 nel valutare il ricorso – tra gli altri del COGNOME ha così disposto : annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. contestata per il reato di cui al capo A) nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. Rigetta i loro ricorsi nel resto. Rinvia al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
Secondo il giudice della esecuzione da tale decisione rescindente deriva la eseguibilità della pena inflitta al COGNOME in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art.416 bis primo e quarto comma cod. pen. . Ciò perchØ, pur in presenza di un annullamento con rinvio «per la rideterminazione della pena», l’avvenuta esclusione della
circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art.416 bis non potrà che comportare la conferma della pena inflitta (nel minimo edittale) per il delitto circostanziato di cui all’art.416 bis quarto comma . Vi Ł stato, in sede di legittimità, il rigetto del motivo di ricorso con cui si impugnava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il che renderebbe «certa» la pena di anni dodici di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito.
La emissione del provvedimento esecutivo non sarebbe contraria, pertanto, ai principi di diritto espressi dalle sezioni unite di questa Corte nel noto arresto del 2021, n. 3423/21, ric. Gialluisi .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge per assenza di un titolo esecutivo.
Si contesta l’esistenza di un giudicato parziale eseguibile. La difesa evidenzia che non vi Ł espressa statuizione – nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte – di irrevocabilità parziale della decisione allora impugnata, ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod.proc.pen. . Inoltre, a fronte di un rinvio per la determinazione della pena, la decisione del giudice della esecuzione attribuisce carattere di certezza ad un punto dell’unico capo ancora non definito. Vi sarebbe, dunque, un contrasto con i principi di diritto espressi nella decisione Sez. Un. del 2021, cui pure la Corte di Appello dichiara di volersi uniformare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che il COGNOME Ł destinatario di una statuizione di condanna relativa ad un unico capo di imputazione, in ordine al quale nella decisione rescindente Ł stato disposto rinvio per la determinazione della pena.
In simile caso, secondo i contenuti di Sez. U. n. 3423 del 29.10.2020, dep.2021 Gialluisi , Rv 280261-01 non può esservi una esecuzione parziale nemmeno se la pena sia ‘determinabile’.
Il principio di fondo espresso in detta decisione Ł che per potersi dire eseguibile un giudicato parziale deve essere – in esso – riconoscibile un titolo esecutivo ‘completo’, almeno su un capo, con trattamento sanzionatorio «certo e determinato».
Non può dirsi, per converso, eseguibile un giudicato parziale nel cui ambito vi siano questioni aperte in tema di individuazione del trattamento sanzionatorio, rimesse al giudice del rinvio (e ciò anche se la pena minima sia algebricamente determinabile con previsione dell’esito del giudizio di rinvio piø favorevole per il ricorrente).
Ad essere ostativo alla esecuzione non Ł dunque il dato – meramente formale – della assenza di una statuizione espressa di irrevocabilità parziale nel dispositivo della decisione rescindente, quanto l’esito del giudizio di legittimità nella sua portata obiettiva.
Ciò perchØ, secondo i contenuti della citata decisione Gialluisi : l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l’affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione (Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, COGNOME, Rv. 236462; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, COGNOME, Rv. 246806; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274828), ma, come si vedrà, non l’esecutività della pena. L’eseguibilità richiede, infatti, quale presupposto necessario, l’irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli
afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena .
Ora, nel caso in esame la pena – afferente all’unico capo della decisione – non risulta determinata e resta solo ‘determinabile’. Ciò rende ineseguibile il giudicato parziale, posto che nella decisione rescindente di questa Corte di cassazione non si Ł stato fatto ricorso al potere determinativo di cui all’art. 620 comma 1 lett. l) cod.proc.pen. (che avrebbe definito il capo e reso certa la pena, senza necessità del rinvio) ma si Ł, per l’appunto, affidato al giudice del rinvio il compito di determinare la pena per il delitto di cui all’art.416 bis cod.pen., amputato dalla circostanza aggravante di cui al sesto comma .
Per l’effetto va riconosciuta l’assenza di eseguibilità della sentenza emessa nei confronti del COGNOME in data30 ottobre 2023, con le conseguenze di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la non esecutività della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023, disponendo la scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME