Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/segitite le conclusioni del PG
NOME,
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha rigettato l’opposizione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il provvedimento del 18/01/2023, col quale era rigettata la richiesta intesa ad ottenere la revoca della confisca della quota pari stir al 50 % di un immobile sito in Captsenna, nonché dell’autovettura TARGA_VEICOLO, disposta ai sensi dell’art. 240-bis, cod. pen. in forza di condanna definitiva d NOME COGNOME, coniuge della suddetta, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 513bis cod. pen., aggravato quest’ultimo ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza la COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 665 cod. proc. pen. e 12-sexies d. Igs. 8 giugno 1992, n. 306.
Lamenta la difesa che, a fronte di specifiche doglianze difensive, il provvedimento impugnato sfugge al confronto ribadendo quanto già espresso nel precedente rigetto. Rileva che nulla di più errato è avere considerato che NOME COGNOME, cognata della ricorrente e persona che sosteneva l’esborso economico per l’acquisto dell’immobile, fosse componente del nucleo familiare, riconducendo le sue condizioni economiche a quelle di detto nucleo e confermando la sproporzione tra dette condizioni e l’acquisto.
Rileva che erra il giudicante nel ritenere l’assegno circolare di euro 17.864, emesso dalla Banca Popolare di Bari – Filiale di Casapesenna, non dimostrativo della provenienza dalla COGNOME della provvista per l’acquisto dell’immobile e a considerare tale circostanza allegata tardivamente (solo nel 2020) e non nel giudizio di merito. Osserva che tale ultima valutazione non può in alcun modo inficiare la liceità dell’acquisto, che non avrebbe potuto documentare COGNOME durante il giudizio di merito in quanto relativa alla proprietà del cespite in capo alla moglie. Lamenta che il Giudice dell’esecuzione omette di considerare sia la destinazione dell’assegno a RAGIONE_SOCIALE, ente promotore della procedura esecutiva sul bene, sia la quasi contemporaneità tra l’emissione dell’assegno (in data 6.10.2010) e il pagamento del prezzo di aggiudicazione (in data 7.10.2010).
Si duole che altrettanto inconsistente sia la valutazione del Giudice dell’esecuzione sull’altro assegno di euro 9.000, pur essendo evidente la sua
destinazione dell’assegno, alla luce sia della data di emissione (6.10.2010) che del beneficiario (RAGIONE_SOCIALE).
Rileva che il limite della valutazione del Giudicante è evidente laddove specifica che la COGNOME avrebbe dovuto dare la prova della disponibilità di risorse lecite sufficienti a restituire il prestito ricevuto dalla COGNOME, se considerare che l’onere probatorio gravante sulla COGNOME concerne solo la lecita provenienza della provvista idonea all’acquisto e che comunque tra familiari possono essere concordate modalità di restituzione atipiche rispetto alla normativa civilistica.
Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l’annullament dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel confrontarsi con tutte le argomentazioni riproposte dalla difesa in questa sede, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, rileva, e ciò è un dato assolutamente dirimente, che le censure all’ordinanza di rigetto di restituzione (rectius revoca di confisca), non sono idonee a superare le considerazioni poste a base di identico rigetto di opposizione sempre nei confronti dell’odierna ricorrente, per cui è intervenuto giudicato, a seguito della pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 12746 del 16/11/2021, dep. 2022), di rigetto di ricorso. E ciò a partire dal presupposto dell’accertata sproporzione fra le entrate di NOME COGNOME e del suo nucleo familiare, tra cui la coniuge NOME COGNOME, e gli esborsi complessivamente sostenuti nel periodo di interesse, tra cui quelli per l’acquisto dei beni oggetto di confisca.
Ripercorrendo detta pronuncia, si ha modo di verificare che questa Corte, come del resto evidenziato dall’ordinanza in esame a p. 7, già si è pronunciata sulla correttezza e adeguatezza delle argomentazioni rese dal Giudice dell’esecuzione in ordine alla documentazione e alle deduzioni riproposte in questa sede (in relazione agli assegni di euro 17.864 ed euro 9.000, alla immediata antecedenza della loro data di emissione rispetto all’acquisto dell’immobile, alla destinazione dei titoli all’RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE), come emerge da p. 5 della summenzionata sentenza, ritenendole non in grado di incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato (per la sospetta tardività dell’allegazione della circostanza del pagamento compiuto col primo assegno, rispetto all’atto della promozione da parte della COGNOME dell’incidente cautelare inteso al dissequestro e alla restituzione dei beni sequestrati; per la non sicura
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provenienza di detto assegno da un conto della RAGIONE_SOCIALE, se non per la sua sola parola attraverso allegata dichiarazione scritta, a differenza dell’altro, d provenienza da un conto di una società della quale la RAGIONE_SOCIALE all’epoca era legale rappresentante; e, comunque, per il fatto di non avere spiegato la COGNOME come avrebbe ripianato il debito contratto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in dipendenza dei prestiti erogati da costei in suo favore).
Rileva il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, dopo avere ritenuto condivisibili le argomentazioni della Corte di cassazione sulla richiesta analoga a quella in esame, che in definitiva, con riferimento ad entrambi gli assegni, non vi è prova che il prezzo dell’immobile sia stato effettivamente corrisposto mediante la dazione dei titoli, né che gli stessi siano stati effettivamente incassati dall RAGIONE_SOCIALE, non apparendo sufficiente a tal fine la mera produzione in copia del fronte degli assegni, neppure corrispondendo l’importo complessivo dei titoli (pari a 28.864 euro) al prezzo di aggiudicazione del bene (pari ad euro 29.550) quale risulta dal provvedimento del Giudice dell’esecuzione di Santa NOME Capua Vetere, sicché non appare neanche dimostrata, stante l’astrattezza dei titoli di credito, la loro destinazione all’acquisto dell’immobile confiscat Aggiunge che è singolare che, nonostante l’importo significativo dei titoli e la natura dell’atto, essendosi in presenza non di donazione ma di prestito, alcuna scrittura sia stata redatta dalle parti, onde documentare la dazione degli assegni destinati, per espressa dichiarazione della COGNOME, ad essere restituiti nel loro integrale importo. Rileva, inoltre, che l’opponente non si è confrontata con i principi affermati dalla giurisprudenza ormai consolidatasi in tema di confisca dei beni acquistati con l’accensione di un mutuo (citando tra le altre Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, COGNOME ed altri, Rv. 273388 , secondo cui, anche se con riguardo specifico alle misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale: in motivazione, la Corte ha precisato che l’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi). Infine, si confronta anche con il riferimento difensivo alla possibilità di pattuizioni restitutorie atipiche rispetto normativa civilistica, in ragione dei rapporti familiari esistenti tra la COGNOME e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME, rilevando che non soddisfa i criteri dettati dalla Corte di cassazione in tema di giustificazione di provenienza dei beni, non avendo mai offerto l’opponente, neppure in questa sede, la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere la restituzione delle somme ricevute a titolo di prestito dalla cognata, per un importo complessivo di euro 26.864, né mai chiarito termini e modalità dell’obbligo restitutorio, di fatto indebolendo l’intero assunto difensivo.
Tali essendo le argomentazioni dell’ordinanza in esame, che in più punti ribadisce che la richiesta costituisce la sostanziale riproposizione di analoga istanza introduttiva di un incidente di esecuzione conclusosi con la suddetta pronuncia di legittimità, giova muovere proprio dalla giurisprudenza di questa Corte sul c.d. “giudicato esecutivo”.
Al riguardo, oltre alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 40151 del 19/04/2018, Avignone – che ribadisce l’ambito di operatività della preclusione derivante da detto giudicato, da intendersi non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate – si veda, ex plurimis, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020. Tale pronuncia evidenzia come: – il principio generale esplicitato dall’art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione sia riferibile anc all’esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l’inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso; – l’effetto preclusivo del giudicato, nel settore del giurisdizione esecutiva, non giunga però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi; – la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto sia ravvisabile quando le deduzion riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell’ambito della precedente decisione; – in altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva sia che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole correlata al divieto di ne bis in idem copre esclusivamente “il dedotto” e non anche “il deducibile”, ossia le questioni Corte di Cassazione – copia non ufficiale
proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.
Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe potuto limitare a prendere atto del fatto che la richiesta costituiva mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, e dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ancorché entrare nel merito, come ha fatto, e confrontarsi con gli stessi argomenti difensivi della precedente istanza.
Il ricorso, di contro, insiste nel contestare, nei termini di cui sopra, dati principi già accertati e affermati anche dalla pronuncia di questa Corte relativa a procedimento identico a quello in esame, senza peraltro confrontarsi con il dato dirimente della sussistenza di detta pronuncia e dell’assenza di elementi nuovi in grado di sollecitare una nuova determinazione, ribadendo le stesse argomentazioni già svolte, volte unicamente a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto abbondantemente vagliati e motivatamente ritenuti inidonei a scalfire la legittimità del provvedimento ablatorio.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.