Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Gallipoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso riportandosi alla memoria da ultimo depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza emessa in data 11 dicembre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura degli arrest domiciliari applicata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416, 3 319, 321, 326, 615-ter, 48, 479 cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dal Giudice delle indagini preliminari per l’assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento e di reiterazione, a seguito dell’avviso dell’art. 415-bis cod.proc.pen. e, quindi, della conclusione delle indagini preliminari e del tempo decorso dai fatti.
In particolare, il pericolo di inquinamento deve ritenersi cessato in considerazione delle risultanze istruttorie costituite da prove documentali e da intercettazioni, in assenza di fonti dichiarative suscettibili di alterazioni.
Mentre il pericolo di reiterazione a fronte della incensuratezza e dell’effetto traumatizzante della misura sofferta degli arresti domiciliari non è più attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Si deve premettere che la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e da ultimo con quella del divieto di dimora nel medesimo Comune, non fa venire meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso che investe in AVV_NOTAIO la sussistenza delle esigenze cautelari e non solo l’adeguatezza della tipologia della misura cautelare applicata in rapporto alla natura delle esigenze da tutelare.
Ciò premesso, si osserva che le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti rispetto alla gravità dei fatti per cui si procede.
Deve osservarsi preliminarmente che essendo intervenuta anche la conferma della misura in sede di riesame, la formazione del giudicato cautelare, che consegue all’esaurimento dei mezzi di impugnazione avverso l’ordinanza genetica, preclude la rivalutazione dei presupposti che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. U, n.11, del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648).
Ciò comporta che il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato in quanto già oggetto di valutazione da parte sia del giudice che ha emesso l’ordinanza che dispone la misura cautelare, e sia da parte del giudice dell’impugnazione cautelare, non assume rilevanza ai fini della revoca o della
sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020 Barbaro, Rv. 278999).
Tale considerazione preliminare rende del tutto coerente la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che il decorso di soli tre mesi dall’applicazione della misura non potesse essere di rilievo ai fini di una rivalutazione delle esigenze cautelari, ravvisate sia sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio che del pericolo di reiterazione.
Il Tribunale correttamente ha ritenuto ininfluente il breve tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare (tre mesi) in rapporto alla gravità dei reati, in ragione della capacità criminale dell’indagato, ritenuto “dirigente e organizzatore” di una associazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e contro l’amministrazione della giustizia, tra cui corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, falso ideologico, frode processuale, depistaggio, accessi abusivi a sistemi informatici.
Più specificamente / l’indagato è stato ritenuto inserito in una rete di collegamenti con pubblici ufficiali, appartenenti alle forze dell’ordine, dimostrando una eccezionale capacità di avvicinare pubblici impiegati e di utilizzarli per il perseguimento dei propri fini illeciti.
A fronte di tale descrizione delle capacità criminali dell’indagato, desunte essenzialmente dalle condotte di reato per cui si procede, le doglianze difensive finiscono con essere generiche, nella misura in cui valorizzano quale unico elemento di novità la chiusura delle indagini preliminari, per l’ovvia considerazione che le prove si formano nel dibattimento e che il materiale probatorio può essere manipolato anche dopo che le indagini si sono concluse, attraverso il condizionamento dei testi o la falsificazione di documenti.
Prive di rilievo in questa sede sono, poi, le considerazioni difensive sugli sviluppi del regime cautelare per effetto delle modifiche disposte con la sopravvenuta sostituzione, dapprima, della misura degli arresti domiciliari da parte del Giudice delle indagini preliminari su richiesta del Pubblico ministero con la misura dell’obbligo di dimora, e successivamente, con la sostituzione dell’obbligo di dimora con il divieto di dimora da parte del Tribunale in sede di appello cautelare.
Si tratta di profili inammissibili di valutazione in questa sede perché l’oggetto dell’impugnazione rimane unicamente l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2024.