Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Campi Salentina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 23/01/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha contestato le conclusioni del PG, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 25 gennaio), ha respinto l’appello presentato da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip che ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere, applicata all’indagato in relazione alla contestazione provvisoria di cui all’art. 416 bis cod. pen.
In particolare, l’addebito cautelare è riferito alla partecipazione dell’indagato alla “RAGIONE_SOCIALE” e, segnatamente, alla frangia facente capo ai fratelli COGNOME di Monteroni di Lecce; in tale veste – secondo la contestazione provvisoria – COGNOME “procacciava clienti per conto della impresa RAGIONE_SOCIALE e ne agevolava l’attività sul territorio intervenendo nei contrasti con imprese concorrenti concordando le modalità di spartizione delle diverse aree”.
Avverso detta ordinanza COGNOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria a supporto della misura carceraria. Sul punto, si sostiene che dalle indagini non è emersa né la sussistenza dell’associazione né la partecipazione alla stessa dell’indagato (evidenziandosi peraltro che l’impresa RAGIONE_SOCIALE è inattiva da tempo). In ogni caso, sulla base di elementi nuovi indicati dalla difesa e non considerati dal Tribunale del riesame, le esigenze cautelari, ove pure esistenti, potrebbero essere adeguatamente soddisfatte attraverso la misura domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’indagato è complessivamente infondato e va quindi rigettato.
L’ordinanza impugnata dà atto che «le doglianze contenute nei motivi di appello risultano essere già state oggetto di delibazione da parte di questo Tribunale, che con provvedimento in data 13 dicembre 2023 – cui si fa rinvio rigettava l’appello nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza depositata in data 23.10.2023 presso il Tribunale di Lecce ed emessa ex art. 299 c.p.p. L’unico elemento di novità introdotto nel presente appello rispetto al precedente concerne, in realtà, il riferimento alla sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in data 20.11.2023 quale elemento asseritamente dimostrativo dell’inesistenza della contestata fattispecie associativa mafiosa. Ebbene, tale
specifico profilo risulta essere stato già delibato e superato dalla Corte di cassazione, Sez VI con sentenza n. 1185/2024 in data 10 gennaio 2024 (CC 16.11.2023) (cfr. pag. 4 sentenza cit.), con la quale veniva rigettato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza emessa da questo Tribunale in data 8/06/2023 con cui veniva rigettata l’istanza di riesame avverso l’ordinanza genetica della misura cautelare. La menzionata pronuncia della Suprema Corte, inoltre, ha già valutato le censure tuttavia nuovamente sollevate dalla difesa per ben due volte in sede di appello (n. punti da n. 1 a n. 6)».
In effetti, i motivi contenuti nell’appello sono sostanzialmente identici a quelli delibati e respinti dalla sentenza indicata nell’ordinanza (Sez. 6 n. 1185 del 16 novembre 2023 – dep. 2024, COGNOME) che – in sede di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva respinto l’istanza di revoca della misura custodiale – si è pronunciata sia sulla gravità indiziaria che sulle esigenze cautelari, confermando la sussistenza di entrambi i presupposti e l’adeguatezza della misura carceraria.
3.1. Sul punto, dunque, risulta sussistere un “giudicato cautelare”, atteso che «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (ex multis, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018. Pm. in proc. COGNOME e altri, Rv. 273648 – 01).
Per quanto riguarda la sentenza invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 2881 del 20 ottobre 2023 – dep. 2024, Nocera, n.m.) – che rappresenterebbe l’elemento nuovo in grado di superare tale “giudicato” – va rilevato che la pronuncia della Sez. 6, precedentemente menzionata, pur indicandola nei motivi del ricorso proposto da COGNOME (par. 3 del Ritenuto in fatto), non ne tratta in modo specifico del Considerato in diritto.
4.1. Peraltro, nel presente ricorso l’indagato ha sostenuto che la sentenza della Sez. 2 “pone essa stessa in dubbio il quadro accusatorio delineato nel p.p. Filo Arianna avendo collocato nel territorio di Carmiano e dintorni una struttura mafiosa che non è certamente sovrapponibile a quella di cui alla presente operazione investigativa ed allo stesso tempo messo a dura prova la logica che esclude due compagini possano operare contestualmente nel medesimo luogo e nel medesimo periodo storico”.
4.2 Tale affermazione risulta generica e di non agevole comprensione. In ogni caso dalla motivazione della sentenza della Sez. 2 citata – che non è stata
pronunciata nei confronti di COGNOME – non emergono elementi – peraltro neppure specificatamente indicati nel ricorso – che possano contraddire l’addebito cautelare nei confronti dell’indagato o che dimostrino l’attenuazione delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 maggio 2024
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