Il potere del giudice di ammettere nuove prove: analisi della sentenza n. 24743/2024
Nel processo penale, la ricerca della verità è un principio cardine. Ma cosa succede se, nel corso del dibattimento, emerge la necessità di sentire un testimone non indicato inizialmente né dall’accusa né dalla difesa? La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna a fare chiarezza sul potere del giudice di ammettere d’ufficio nuove prove ex art. 507 c.p.p., delineandone i confini e la legittimità.
Il caso analizzato riguarda la condanna di un individuo per una serie di illeciti, tra cui rifornimenti di carburante effettuati senza pagare, commessi utilizzando un’auto a noleggio. La difesa ha impugnato la sentenza d’appello, sostenendo che l’identificazione del colpevole si basasse su una testimonianza proceduralmente viziata.
I fatti e le doglianze della difesa
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio. La sua difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, due vizi principali:
- Illegittimità dell’ordinanza ammissiva del teste chiave: Il testimone che aveva materialmente fermato e identificato l’imputato a bordo del veicolo era stato sentito solo grazie a un’ordinanza del giudice emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. Secondo la difesa, si trattava di un “recupero” illegittimo di una prova che il Pubblico Ministero non aveva considerato, violando le regole sulla formazione della prova.
- Travisamento della prova: L’identificazione del suddetto testimone era avvenuta attraverso la deposizione di un altro ufficiale di polizia giudiziaria, il quale, durante il suo esame, aveva consultato una relazione di servizio non redatta da lui e aveva ammesso di non aver partecipato direttamente a quell’attività investigativa. Ciò, secondo la difesa, rendeva invalida l’intera catena probatoria.
Le prove ex art. 507 c.p.p. e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, giudicandolo infondato. Le argomentazioni dei giudici di legittimità offrono spunti fondamentali sull’interpretazione delle norme processuali e sul ruolo del giudice nel processo penale.
Le motivazioni
La Corte ha smontato le tesi difensive punto per punto. Innanzitutto, ha ribadito un principio consolidato: il potere del giudice di disporre l’assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. è uno strumento essenziale per garantire il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale e la completezza del materiale probatorio. È un potere funzionale alla decisione, che può essere esercitato anche per ammettere prove testimoniali indicate tardivamente. Pertanto, l’assunzione del testimone decisivo era stata disposta in modo del tutto legittimo.
In secondo luogo, la Corte ha escluso il cosiddetto travisamento della prova. La testimonianza del primo ufficiale non aveva lo scopo di provare i fatti, ma solo di portare a conoscenza del giudice un’attività investigativa svolta da altri colleghi (la Polizia Stradale di Lodi). È stata questa circostanza a rendere evidente la necessità di sentire i diretti operatori.
Infine, la sentenza chiarisce un aspetto pratico del lavoro di polizia giudiziaria: la consultazione in aula di atti e relazioni di servizio. La Corte ha spiegato che, data la normale collaborazione tra più agenti e la redazione degli atti spesso affidata a un superiore o a un responsabile d’ufficio, è consentito a un testimone consultare un documento a cui ha comunque cooperato, anche senza averlo firmato. La prova rimane la deposizione orale, e la consultazione serve solo ad aiutare la memoria del teste.
Le conclusioni
La sentenza in commento rafforza il ruolo attivo del giudice nel processo penale, legittimando il suo intervento quando sia necessario per un accertamento completo dei fatti. Viene confermato che l’ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. non è uno strumento eccezionale, ma un potere intrinseco alla funzione giurisdizionale. Inoltre, si sottolinea che, per contestare la tenuta di una condanna, non è sufficiente attaccare un singolo elemento probatorio, ma bisogna dimostrare che quell’elemento era l’unico e decisivo fondamento della decisione, cosa che in questo caso non era, essendo la responsabilità dell’imputato supportata anche dal fatto che avesse la disponibilità dell’auto a noleggio nel periodo dei fatti.
Un giudice può decidere di sentire un testimone non indicato né dall’accusa né dalla difesa?
Sì. La sentenza conferma che, in base all’art. 507 del codice di procedura penale, il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, inclusi i testimoni, se lo ritiene assolutamente necessario per arrivare a una decisione giusta e completa.
La testimonianza di un poliziotto è valida se in aula consulta una relazione di servizio che non ha scritto personalmente?
Sì. La Corte di Cassazione chiarisce che un ufficiale o agente può consultare, in aiuto alla memoria, relazioni di servizio anche se non le ha materialmente redatte o sottoscritte, a condizione che abbia comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, ad esempio riferendo al compilatore il proprio operato. La prova è costituita dalla sua deposizione orale, non dal documento consultato.
Per annullare una condanna, basta dimostrare che una delle prove a carico è inutilizzabile?
No. La sentenza ribadisce che non è sufficiente. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di una prova ha l’onere di dimostrare che quella specifica prova è stata decisiva per la condanna. Se la sentenza si fonda anche su altri elementi (come, in questo caso, la disponibilità dell’auto a noleggio da parte dell’imputato), il ricorso viene respinto.