Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 05/12/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Indispensabile, ai fini del giudizio, è la ricostruzione del tortuoso percorso giudiziario della vicenda in esame, secondo la sequenza cronologica delle decisioni succedutesi:
22 marzo 2021: viene emessa nei confronti del COGNOME ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per il reato di usura aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen.;
22 aprile 2021: il Tribunale del riesame, adito dall’indagato, conferma;
3 novembre 2021: la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 142 del 3/11/2021, dep. 2022), in parziale accoglimento del ricorso dell’indagato, annulla con rinvio, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1, cit., ed ai conseguenti riflessi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura;
1° febbraio 2022: il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, respinge ancora una volta l’impugnazione e conferma la custodia in carcere, per il reato aggravato ex art. 416-bis.1, cit.;
25 febbraio 2022: in pendenza del ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, viene emessa ordinanza di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, per il reato di usura, aggravato ai sensi del medesimo art. 416-bis.1;
15 luglio 2022: la Corte di cassazione (Sez. 1, n. 35371 del 15/07/2022, dep. 22/09/2022), accogliendo il ricorso del COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale del 1° febbraio precedente, annulla la stessa limitatamente al riconoscimento della predetta aggravante, escludendo quest’ultima e rinviando al Tribunale per le determinazioni in punto di adeguatezza della misura carceraria;
27 luglio 2022: in parziale accoglimento di istanza difensiva, il Giudice per le indagini preliminari, competente a norma dell’art. 279, cod. proc. pen., sostituisce la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari;
-26 ottobre 2022: decidendo in sede di rinvio a seguito del secondo annullamento da parte della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame sostituisce la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (peraltro già in atto per effetto del provvedimento di luglio del giudice procedente), dichiarando invece infondata la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, in quanto, tenuto conto dell’ammissione al rito abbreviato, e dunque dell’apertura di una nuova fase processuale, nonché della sospensione dei termini di fase disposta dal giudice della cognizione ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., tali termini non erano scaduti;
14 novembre 2022: il Giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale si svolge il processo, respinge una nuova istanza per la declaratoria d’inefficacia della misura per scadenza del termine di fase, presentata dalla difesa il 4 novembre precedente;
12 gennaio 2023: il Tribunale dell’appello cautelare, accogliendo il gravame proposto a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., dalla difesa dell’imputato, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare, perché, esclusa l’aggravante dell’art. 416-bis.1, cod. pen., risultava decorso il relativo termine della fase delle indagini preliminari prima della conclusione della stessa;
-23 maggio 2023: in accoglimento del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO ministero, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 30254 del 23/05/2023) annulla tale
ordinanza, rilevando che la modifica in me/ius del titolo cautelare, per effetto dell’esclusione della citata aggravante da parte della Corte di cassazione, era intervenuta allorché la fase delle indagini preliminari si era già conclusa, non potendo perciò retroagire; rinvia, dunque, al Tribunale per la verifica dell’eventuale decorso del termine di fase relativo al giudizio abbreviato, alla luce della modifica in me/ius del titolo cautelare intervenuta nel corso di quella fase per effetto della sentenza di annullamento con rinvio del 15 luglio 2022, nonché tenendo conto della sospensione di tale decorso, disposta dal Giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del 17 giugno 2022.
Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza oggi impugnata, da un lato, ha escluso che fosse decorso il termine di fase relativo al giudizio abbreviato durante la pendenza dello stesso; dall’altro, considerato che, con sentenza di primo grado, emessa il 23 dicembre 2022, COGNOME era stato nel frattempo condannato per il delitto di usura con il riconoscimento dell’aggravante dell’art. 416-bis.1, cit., e che, con ordinanza del 30 dicembre seguente, emessa dallo stesso giudice del processo di cognizione su richiesta avanzatagli dal AVV_NOTAIO ministero a norma dell’art. 276, cod. proc. pen., era stata a lui applicata la custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari, ha disposto il ripristino di tale più grave misura, ravvisando l’esistenza di un pericolo di reiterazione criminosa, a prescindere dalle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegate all’aggravante “mafiosa” ritenuta in sentenza.
3. Il ricorso consta di due motivi.
3.1. Il primo consiste nella violazione del principio del c.d. “giudicato cautelare”.
Si deduce, in proposito, che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio del 15 luglio 2022, aveva definitivamente escluso la configurabilità dell’aggravante “mafiosa”, sicché erra l’ordinanza nel ritenere operante la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Né può rilevare, in senso contrario, la condanna successivamente intervenuta per il reato così aggravato, operando il procedimento cautelare e quello principale su un piano di reciproca autonomia e non potendo tale decisione costituire fatto nuovo, idoneo, in quanto tale, a superare quel giudicato allo stato degli atti.
Inoltre, quanto all’applicazione della custodia carceraria, il AVV_NOTAIO ministero avrebbe dovuto avanzare la relativa richiesta al giudice procedente, individuato a mente dell’art. 279, cod. proc. pen., e non, come invece è avvenuto nel caso in esame, al Tribunale dell’appello cautelare, peraltro nell’ambito di una procedura
incidentale avviata dall’imputato e tesa esclusivamente alla declaratoria d’inefficacia del termine di durata della diversa misura già in atto.
3.2. La seconda doglianza riguarda il vizio di motivazione in punto di esistenza delle esigenze cautelari.
Da febbraio del 2023, epoca di cessazione degli arresti domiciliari, non si è verificato nessun episodio sintomatico di coinvolgimento del COGNOME in vicende di rilevanza penale o di contiguità con la consorteria mafiosa asseritamente di riferimento, così come, del resto, nel periodo tra la vicenda per cui egli ha riportato condanna e l’esecuzione della misura cautelare; detta vicenda, dunque, risulta isolata e risalente nel tempo a sei anni or sono, essendo generici i riferimenti del Tribunale ai rapporti del ricorrente con detto gruppo mafioso.
Su questi aspetti, l’ordinanza sostanzialmente non motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo quel che è possibile ricavare dal provvedimento impugnato e dal ricorso, alla cui disamina dev’essere limitato il sindacato di questa Corte, il procedimento incidentale cautelare in cui si colloca l’ordinanza impugnata è sorto con l’istanza di declaratoria d’inefficacia respinta dal Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 14 novembre 2022, poi annullata con ordinanza d’appello ex art. 310, cod, proc. pen., del 12 gennaio 2023, a sua volta annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 23 maggio 2023.
Ne discende che l’ambito di cognizione del Tribunale, quale giudice del rinvio, era limitato alla verifica del decorso del termine di durata della misura cautelare in relazione alla fase del giudizio abbreviato: misura cautelare che era quella degli arresti domiciliari, applicati dal Giudice per le indagini preliminari, quale giudice del procedimento principale, con la propria ordinanza del 27 luglio 2022, che non risulta essere stata mai impugnata.
Se questo, dunque, era il perimetro cognitivo del Tribunale, risultano del tutto eccentrici tanto l’ordinanza emessa dallo stesso, quanto il ricorso proposto dalla difesa dell’interessato.
L’una, infatti, non avrebbe potuto sostituire la misura in atto con altra più grave, all’esito di un procedimento incidentale sorto per iniziativa dell’imputato e con un oggetto differente.
L’altro, invece, anziché limitarsi a rilevare tale vizio originario del provvedimento impugnato, da un canto, ha dedotto una violazione del c.d. “giudicato cautelare” in realtà non configurabile, poiché, successivamente all’esclusione della “aggravante mafiosa” da parte della Corte di cassazione nel
corso di un primo, distinto e concluso incidente cautelare, sono intervenuti fatti successivi, a cominciare dalla condanna in primo grado con il riconoscimento di detta aggravante, in teoria idonei – se fatti valere dal AVV_NOTAIO ministero con le forme di rito – a condurre ad un aggravamento della misura, a norma dell’art. 299, cod. proc. pen.; per altro verso, si è speso in una confutazione della persistenza delle esigenze cautelari, tuttavia non giustificata da nuove emergenze, ma soprattutto estranea all’oggetto della procedura incidentale, limitato – come s’è detto – al decorso o meno del termine di fase della misura.
A tutto questo si aggiunga che – come rilevato dalla ancelleria attraverso la consultazione dehanca dati dell’amministrazione penitenziaria – COGNOME, nel frattempo, risulta essere stato rimesso in libertà sin dal 13 febbraio 2023, senza più essere sottoposto ad alcuna misura cautelare.
L’ordinanza impugnata, di conseguenza, non ha più alcuna ragion d’essere, dovendo perciò essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.