Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
AVV_NOTAIO, per COGNOME e COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi dei ricorsi con annullamento della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale COGNOME NOME NOME COGNOME NOME erano stati condannati per un tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Nella specie, contestato ai predetti di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoc impossessarsi di un materasso e di una rete prelevandoli dall’abitazione di COGNOME NOMENOME dopo averne forzato la porta, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (in Ispica il 31/8/2014).
Il giudice d’appello ha rigettato i gravami proposti nell’interesse dei due impu ritenendo, intanto, di non poter accedere alla richiesta di ricualificazione del fat tentativo di furto ai sensi dell’art. 624, cod. pen., essendo incontestato che il luog quale i due avevano tentato di sottrarre i beni suindicati fosse destinato a privata dimo le relative doglianze non avendo spiegato l’assunto negatorio meramente enunciato; quanto, poi, all’elemento circostanziale, la Corte ha ritenuto chiara la indicazi contenuta nella denuncia della persona offesa, a mente della quale la porta, con specifico riferimento al tentativo di furto per il quale si procede, era stata forzata, a nulla ri che la stessa abitazione fosse stata oggetto di altra azione predatoria nei gior precedenti. Ha, infine, ritenuto il bisogno di pena, escludendo che potesse, nella speci configurarsi un fatto di particolare tenuità, tenuto conto delle modalità della condo posta in essere dai due servendosi della presenza di un bambino in tenera età che veniva lasciato a terra per commettere il furto e poi “raccolto” per darsi alla fuga una volta due erano stati sopresi dalla persona offesa. Allo stesso modo, quel giudice ha ritenuto congrua la pena e non escludibile la recidiva, avuto riguardo alle stesse modalità sopra descritte e alla personalità degli imputati, gravati entrambi da pregiudizi penali.
La difesa del COGNOME e della COGNOME ha proposto ricorsi, con separati atti, formulando due motivi per ciascuno.
Il primo motivo è di tenore analogo per i due ricorrenti e con esso la difesa ha dedott violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenz dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen. Secondo la rappresentazione difensiv dalla circostanza che l’abitazione fosse stata oggetto di un furto in un moment precedente al reato per il quale è processo discenderebbe che l’effrazione riscontrata fosse riconducibile a tale precedente episodio.
Con il secondo motivo, proposto nell’interesse del COGNOME, la difesa ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla recidiva reiterata, ritenendola erroneamen contestata, atteso che i giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del fatto l’imputato non era mai stato condannato per un reato aggravato dalla recidiva.
Con il secondo motivo, dedotto nell’interesse della COGNOME, invece, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 13 bis,
cod. pen., istituto del quale, secondo la difesa, sussisterebbero nella specie i presuppos contestando la ragione addotta dalla Corte territoriale, circoscritta a un solo episodio non ha impedito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
AVV_NOTAIO del foro di Siracusa per RAGIONE_SOCIALE e COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi, con l’annullame della sentenza.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo formulato nell’interesse di entrambi i ricorrenti é manifestamen infondato. La difesa ha preteso di trarre da una mera ipotesi la dimostrazion dell’assenza dell’elemento circostanziale contestato, senza misurarsi tuttavia con quanto affermato dalla Corte del merito che, sul punto, ha richiamato il tenore della denunci nella quale la persona offesa aveva riferito della forzatura della porta proprio riferimento all’azione delittuosa contestata ai due imputati. La sola circostanza, poi, c luogo del tentato furto fosse stato già violato in precedenza non dimostra, in difetto allegazioni a sostegno atte a superare il tenore della prova valorizzata in sentenza, che porta fosse rimasta nelle condizioni di effrazione procurate nella precedente occasione.
Manca, in sostanza, un effettivo confronto con il tenore della motivazione, mancanza che fonda il giudizio di manifesta infondatezza delle censure, la difesa avendo inteso comunque, rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali cons un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Cort territoriale. Peraltro, versandosi in ipotesi di sentenze di merito conformi, deve p ribadirsi che è precluso alla difesa riproporre tesi difensive esaminate dai giudici d’app (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ma anche sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica non contraddittoria motivazione (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), essendo estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, second diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiorment plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giud merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).
Anche il secondo motivo formulato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato. Premesso che il Supremo organo della nomofilachia ha stabilito, sia pur con sentenza successiva alla presentazione del ricorso, che ai fini della applicazione del recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputat risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, COGNOME, Rv. 284878-01), nella specie non può mancarsi di considerare che il ricorrente, con il terzo motivo d’appello, aveva censurato la sentenza primo grado in punto dosimetria della pena, chiedendo solo genericamente l’esclusione della recidiva, ma sotto il profilo della non sintomaticità dei precedenti rispetto ad maggiore pericolosità, deducendo, pertanto, una censura diversa rispetto a quella sulla quale ha articolato il ricorso in punto riconoscimento della recidiva.
Pertanto, il ricorso è sul punto inammissibile sotto un duplice profilo. Infatti, il d motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici’ proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i mot generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giud dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700-01; sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631-01), osservandosi che, nella specie, la Corte territoriale ha ciononostante dato congrua risposta alla pur generica censura.
Sotto altro, dirimente profilo, poi, deve richiamarsi il principio più volte espres questa Corte di legittimità, proprio con riferimento alla recidiva, in forza del quale può dedursi, per esempio, per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, s stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono esser sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01, in fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per essersi i reati oggetto delle precedenti sentenze est ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che, in s legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto dell decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01). Allo stesso modo, sempre in tema di recidiva, non può essere dedotta in ricorso la clisapplicazione di tale aggravante quando, in fase d’appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l’esclusione de natura infra quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, COGNOME, Rv. 281813-01).
Infine, è manifestamente infondato, oltre che generico, il secondo motivo formulato nell’interesse della COGNOME. La Corte ha giustificato la decisione di non ritenere il fatt particolare lievità, valorizzando le modalità dell’azione, ritenute particolarm deprecabili in considerazione del coinvolgimento di un infante nel corso dell’azion criminosa. Ciò smentisce, intanto, l’asserita apparenza della motivazione, quanto alla sua congruità ricordandosi che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazi quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274767-01, in cui, in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fat senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto; Sez. U, n. 13681 de 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).
Né può rinvenirsi una contraddizione nella circostanza che all’imputata sia stat riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi valutazioni del tutto differenti, posto che la particolare tenuità riguarda il disval fatto e il bisogno di pena che il giudice vi ravvisi, la sospensione condizionale la prog favorevole sulla ricaduta nel reato.
Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n 186/2000).
P.Q.IM.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 gennaio 2024