Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 1, cod. pen., rideterminando la pena;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, articolando ciascuno un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura articolata nell’interesse di COGNOME NOME, afferente alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è generica e manifestamen infondata, posto che la Corte territoriale, con il negarne l’applicazione sul rilievo che la bic rubata aveva un valore intrinseco e commerciale non sottostimabile in termini di speciale tenuità si è attenuta alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 4, n. 663 19/01/2017, Rv. 269241);
che le censure in punto di determinazione della pena, mosse da entrambi i ricorrenti, sono manifestamente infondate, posto che, all’epoca di commissione del fatto (29 gennaio 2017) il contestato delitto di cui all’art. 624-bis, comma 1, cod. pen. era punito con una pena edit compresa tra 1 e 6 anni di reclusione, di modo che la Corte territoriale, nell’irrogare la pen concreto a partire da una base di poco superiore al minimo edittale (vedasi pag. 2 della sentenza anni 1 e mesi 6 di reclusione e C 450,00 ridotta ad anni 1 e C 300,00 ex art. 62-bis cod. pen. 1/3 per il rito) in ragione «della significativa capacità a delinquere degli imputati desum dai molteplici precedenti penali – per lo più di natura specifica – risultanti a loro cari esercitato la discrezionalità riconosciutagli in materia attenendosi ai criteri di cui all’art. pen. e, quindi, in maniera insindacabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.