Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ritenuti responsabili del furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell’art. 625 comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che i ricorrenti contestano l’affermazione di penale responsabilità lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato che, pure a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato è rimasto procedibile di ufficio in ragione della contestazione della destinazione della cosa a pubblico servizio
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presciente