Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41084 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza (pronunciata il 17 ottobre 2022), la Corte di appello Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure ch essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. proc. pen., sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito d valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzion fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31 Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (S U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, com evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine i della sentenza);
che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve e ribadito che «in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, per integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l’allacciamento abusivo rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica» (Sez. 5, n. del 23/09/2019, Cigna, Rv. 278307);
che l’inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valid rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutament del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023