Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35225 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 21 marzo 2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato no doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di furt aggravato di energia elettrica, perché improcedibile per difetto dì querela. L’imputata era stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli art comma 2 e 625, comma 2, cod. pen. commesso mediante collegamento con un cavo abusivo sulla base elettrica. La prima udienza, fissata per l’8 febbraio 2
era stata rinviata e all’udienza del 21 marzo 2024 il pubblico ministero ave
chiesto di correggersi il capo di imputazione mediante contestazione suppletiv dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.
Il Tribunale, rilevata la mancanza di querela e ritenuto che fosse ormai decorso termine per la presentazione della stessa, ai sensi della normativa transit dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022, aveva pronunciato sentenza di non dover procedere.
Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazion all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e all’art. 552, comma 1, lett. c), cod. pen. Secondo il ricorrente, l’aggravante era già contestata in fatto in quanto capo di imputazione era indicato l’oggetto del furto (energia elettrica) e le moda della condotta (allaccio tramite cavo abusivo), sicché a prescindere dal contestazione suppletiva, il reato era perseguibile d’ufficio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedend l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
NOME ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, richiamando in proposito la sentenza di questa Cort Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rv. 285647 – 01, pronunciata in fattispeci relativa a furto di energia elettrica, secondo cui in tema di reati divenuti proce a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ove decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata propo querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenz improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione d un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Occorre innanzitutto dare atto della circostanza che, per effetto delle modific introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dicembre 2022, il delitto di furto aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. cod. pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa, tranne che n seguenti casi: – se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, salvo che il commesso su cose esposte alla pubblica fede; – se ricorre una delle circostanze cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.
Pertanto, il reato è procedibile d’ufficio quando il fatto è commesso su c esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoram o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o referenza.
Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85, d. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela deco da tale data (30 dicembre 2022) se la persona offesa ha avuto in precedenz notizia del fatto costituente reato.
Questa Corte ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entra in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), come gi affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precede interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, 276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
3. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale per fatto così descritto nel capo di imputazione: «delitto previsto e punito dagli 624, comma 2 e 625, n. 2 c.p., perché, quale titolare della ditta individ denominata “RAGIONE_SOCIALE“, (…) al fine di trarne illecito pr collegava un cavo abusivo in rame di sezione 4×6 mm. Direttamente sulla base elettrica, così facendo prelevava irregolarmente energia elettrica per quantitativo pari a 8.714.97 kwh e per un valore di circa C 1.532.96. Co l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose».
Si tratta di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ord alla possibilità di una contestazione “in fatto” dell’aggravante in parola.
Secondo talune pronunce di legittimità, avendo la condotta ad oggetto l’energi elettrica, questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destina pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 02 Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285844 – 01). Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell’imputazion di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l’impiego di formule equivalen al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servi o a pubblica utilità, impedisce di ritenere legittimamente contestata in fa ritenuta in sentenza l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 – 01; Sez. 4, n. 44157 d
03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, COGNOME, Rv. 281556 – 01).
Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circosta aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’ess beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutati non “autoevidente”, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natur della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la c nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislat (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 5, n. 14890 de 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, non massimata).
4.1. A tale conclusione l’orientamento qui condiviso è pervenuto sulla scorta d principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv 275436 – 01), che hanno riconosciuto l’ammissibilità della contestazione in fat delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di di l’imputazione riporti in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi di fa che integrano la fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche delle singole i circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferit mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l’indicazione del materiale è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in t suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto difesa.
Si è precisato in proposito che il carattere “autoevidente” dell’eleme aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza. Se così fosse, – a parte considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazio giurisprudenziale- nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere l necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell’art. 476, comma 2, c.p., come quello del verbale redatto dal Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente inquadrati giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti. Piuttosto, il parametro riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice ins nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conosce dell’uomo medio e cioè la possibilità per tale “agente” di percepire con ragionamento semplice e diretto, la natura dell’atto o comportamento contestati
come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.).
Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsi normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità de condotta integrano l’ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili part connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione sarà priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l’impiego dì formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesim efficacia la contestazione formale.
4.2. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del b energia, oggetto di furto, non sia un connotato intrinseco ed autoevidente del b stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura de res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “servizio pubblico”, ch fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono rese evidenti dal m riferimento all’oggetto sottratto (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit La destinazione a “pubblico servizio” del bene, la quale giustifica la più se punizione della condotta di ablazione, e rende ragione del diverso regime procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubb del bene, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto nel concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detent ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013 , dep. 2014, COGNOME
Rv. 257773 – 01).
4.3. Occorre, inoltre, considerare che la destinazione a pubblico servi dell’energia elettrica non ne costituisce una connotazione intrinseca, ben pote essere auto-prodotta da un privato e destinata al proprio uso personale.
Invero, la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, rif tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata il fr una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fa regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell’attività al pubbli modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale. Lo ste art. 625, n. 7-bis cod. pen. conforma l’effetto aggravatore ivi previsto al fat il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico e attribuisce rilevanza dec
alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o priv in regime di concessione pubblica.
4.4. Si deve in conclusione affermare che l’aggravante in questione è connotat da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozio di pubblico servizio, condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5 3741 del 22/01/2024, COGNOME, cit.). Tuttavia, accanto alla contestazione formal dell’aggravante, è consentita anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’i collettività e diretto a vantaggio della stessa. Si è perciò ritenuto che tale risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla re distribuzione dell’ente gestore; rete capace di dare luogo ad un “servizio destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (Sez. 5, n. 3741 de 22/01/2024, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, cit.).
Nel caso in esame, la circostanza aggravante della destinazione a pubblic servizio dell’energia elettrica sottratta è da ritenersi adeguatamente contest posto che la una condotta di furto è stata descritta nel campo di imputazione com posta in essere mediante allaccio diretto alla “base elettrica” e perciò alla re distribuzione e dunque in termini sostanzialmente equivalenti alla suddett destinazione (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, cit.). Pertanto, erroneamente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pur in presenza della contestazion dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ha ritenuto si versasse in
di furto procedibile a querela di parte.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.