Furto Consumato: Quando il Reato è Completo e Non Solo Tentato?
La distinzione tra furto tentato e furto consumato è una questione cruciale nel diritto penale, con implicazioni dirette sulla pena applicabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32729 del 2024, torna a fare chiarezza su questo punto e sulla figura della desistenza volontaria, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’analisi del caso offre spunti fondamentali per comprendere il momento esatto in cui il reato di furto si perfeziona.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte di Appello che, pur riducendo la pena, ne aveva confermato la condanna per i reati di furto e tentato furto. La ricorrente contestava due punti principali: in primo luogo, sosteneva che uno degli episodi dovesse essere qualificato come desistenza volontaria e non come tentativo; in secondo luogo, che l’altro episodio dovesse essere considerato tentato e non consumato. La difesa, in sostanza, mirava a una riqualificazione dei reati in forme meno gravi.
La Differenza tra Furto Tentato e Furto Consumato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ribadendo principi chiave. Per quanto riguarda la distinzione tra tentativo e consumazione del furto, i giudici hanno richiamato un precedente fondamentale (Cass. n. 398/1992). Secondo tale orientamento, per la configurazione del furto consumato non rilevano né il criterio spaziale (la distanza percorsa con la refurtiva) né quello temporale (la durata del possesso).
È sufficiente che si verifichino due condizioni:
1. La sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore (il proprietario o chi ne ha il controllo).
2. Il correlativo impossessamento, inteso come il conseguimento di una fisica e autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente.
Questo significa che il reato è già consumato nel momento in cui il ladro acquisisce il controllo autonomo sulla refurtiva, anche se solo per un brevissimo lasso di tempo. Il fatto che l’agente sia costretto ad abbandonare i beni subito dopo, a causa del pronto intervento del proprietario o delle forze dell’ordine, non è sufficiente a declassare il reato a semplice tentativo.
L’interpretazione della Desistenza Volontaria
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla desistenza volontaria, è stato respinto. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 56 del codice penale, la desistenza si ha quando l’agente interrompe volontariamente l’azione criminale. La volontarietà, tuttavia, non deve essere intesa come spontaneità, ma come una scelta libera, non condizionata da fattori esterni che interferiscono con la decisione dell’agente.
Se l’interruzione dell’azione è causata da circostanze esterne (ad esempio, l’arrivo di qualcuno o un ostacolo imprevisto), non si può parlare di desistenza volontaria, ma si rientra nell’ipotesi del tentativo. La scelta di non proseguire deve dipendere esclusivamente dalla volontà dell’agente e non dalla percezione di un rischio crescente di essere scoperto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano altro che una riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide argomentazioni. I giudici hanno sottolineato come la decisione impugnata fosse pienamente conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sia sul tema del furto consumato sia su quello della desistenza volontaria. L’evidente infondatezza del ricorso ha comportato, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per le impugnazioni pretestuose.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi di fondamentale importanza pratica. In primo luogo, il furto si considera consumato non appena l’agente acquisisce un’autonoma disponibilità della refurtiva, anche se per un periodo minimo e in un luogo vicino a quello della sottrazione. In secondo luogo, la desistenza è ‘volontaria’ solo se è il frutto di una scelta interna all’agente, non influenzata da fattori esterni che rendono la prosecuzione del reato più rischiosa o impossibile. Questa pronuncia serve da monito: la linea di confine tra tentativo e consumazione è sottile e si basa sul concetto di controllo effettivo del bene sottratto.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Un furto è considerato consumato quando l’agente sottrae la cosa alla disponibilità del detentore e ne consegue una fisica ed autonoma disponibilità, anche se per un tempo molto breve. Non è rilevante che la refurtiva venga abbandonata subito dopo a causa dell’intervento di terzi.
Cosa si intende per desistenza volontaria?
La desistenza è volontaria quando la decisione dell’agente di interrompere l’azione criminosa non è influenzata da fattori esterni (come l’arrivo di forze dell’ordine o del proprietario) che potrebbero interferire con la sua scelta. La decisione deve nascere da una libera determinazione dell’agente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione ritenuto manifestamente infondato?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato un’impugnazione priva di seri motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salern che, in parziale riforma della prima decisione, a seguito dell’esclusione per entrambi i reati circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di cui agli artt. 56, 624 e cod. pen.;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncian violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al ma riconoscimento del tentativo nella fattispecie di cui al capo 2) dell’imputazione e al man riconoscimento della desistenza nella fattispecie di cui al capo 1) – sono manifestamente infond poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si sono limitati a ripor le doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese in conformità ai princìpi pos giurisprudenza (cfr. per il primo motivo, Sez. 5, n. 398 del 27/10/1992, COGNOME ed altro, Rv. 193177 – 01 secondo cui «ai fini della distinzione tra furto consumato e f rto tentato, non hanno rilevanza ne’ il criterio spaziale, ne’ il criterio temporale. Perché il reato possa dirsi co dunque, è sufficiente la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il corr impossessamento (conseguimento della fisica ed autonoma disponibilità) di essa da parte dell’agente, anche per breve lasso di tempo. Né la consumazione è esclusa dalla circostanza che l’agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione, a causa del pr intervento dell’avente diritto o della forza pubblica»; per il secondo motivo, Sez. 2, n. 357 23/04/2003, COGNOME e altri, Rv. 228304 – 01, secondo cui «la desistenza volontaria, disciplinata comma terzo dell’art. 56 cod. pen., si verifica quando la determinazione dell’agente di interromp l’azione non subisce l’incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 0 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.