Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 11/03/1985
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sent pronunciata dal Tribunale di Piacenza che lo ha condannato per il reato di cui all’artt. 6 comma 2 c.p.
Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) l’inosservanza o applicazione della legge penale in ordine alla errata qualificazione del reato come furt strappo; 2) la violazione o erronea applicazione dell’art. 597 comma 7 c.p.p., non avendo i gi di merito compiuto un nuovo giudizio di bilanciamento in forza del riconoscimento dell’ulte attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.
2.1. Quanto al primo motivo, il ricorso è inammissibile in quanto pur deducendo mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in c di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fa noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, in profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riser cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindaca Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’it logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/1 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
La Corte di Appello, difatti, si confronta con le risultanze processuali già vagli giudice di primo grado, e che in motivazione richiama per relationem, argomentando adeguatamente sulla ritenuta corretta qualificazione del fatto come furto con strapp particolare, la Corte di Appello evidenzia che l’imputato, mostrando di pagare con una bancono da 50 euro una consumazione al bar, non aveva consegnato al barista la banconota da 50 euro predetta e gli aveva strappato di mano due banconote da 20 e una da 5 euro che il barista stava porgendo come resto. Secondo giurisprudenza consolidata si configura il deli di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la co (Sez. 2 – , n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 – 01): in proposito, la sentenza impugna evidenzia che il denaro, resto della consumazione, era saldamente impugnato dal barista quando l’imputato se ne era impossessato, strappandoglielo dalle mani.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, riconoscendo un ulteriore attenuante, compie un nuovo giudizio di bilanciamento, considerando l’attenuan equivalente alla contestata recidiva. Va ricordato che GLYPH il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice d
ed insindacabile in sede di legittimità ( ex multis, Sez. 5 – n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 2798
– 02).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025