Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTECORVINO ROVELLA il 22/02/1962
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la ricorrente, l’avv. COGNOME del foro di Salerno, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, ha condannato la ricorrente per il delitto di furto c.d. con strappo, di cui all’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. perché si impossessava dei cellulari di NOME COGNOME e della figlia della stessa, “strappandoli dalle loro mani o, comunque, loro di dosso, utilizzandoli poi per colpire la COGNOME“.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, affidandosi, con il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., per insussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato ed errata qualificazione giuridica dei fatti, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
A fondamento della censura premette che la decisione impugnata ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado riconducendosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41570 del 2023, così ritenendo, in particolare, che il telefono della COGNOME e della figlia erano stati loro sottratti c violenza per completare l’aggressione fisica nei confronti della prima.
Sostiene, in particolare, che, a differenza di quanto assunto dalla Corte territoriale, la fattispecie concreta non sarebbe equiparabile a quella esaminata dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite, poiché, alla stregua di quanto riferito dalla stessa persona offesa al momento della presentazione della querela, ella si era impossessata dei telefoni per percuotere il volto, il capo e il corpo della COGNOME e, dunque, l’azione avrebbe dovuto essere sussunta sotto l’egida degli artt. 582 e 585 cod. pen., delitti rispetto ai quali erano intervenute la remissione della querela,t, (eA, re (3fi .3cietta1o4’ie,
Inoltre, come emerso anche dalle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dalla COGNOME, sempre diversamente da quanto avvenuto nel caso esaminato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, il telefono le era stato restituito immediatamente, talché la sottrazione era stata solo momentanea.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. ed omessa rinnovazione della prova dichiarativa assunta nel giudizio di primo grado, atteso che l’overturning sfavorevole non si sarebbe fondato, in realtà, soltanto sulla diversa nozione di profitto posta a fondamento della decisione, bensì anche sull’interpretazione della portata delle dichiarazioni della persona offesa.
2.3. Mediante il terzo motivo l’imputata denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 e 3, cod. proc. pen. per mancata assunzione della prova decisiva con i testi oculari NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sottolinea che se è vero, come sottolineato dalla sentenza impugnata, che ella stessa nel giudizio di primo grado aveva rinunciato all’esame dei predetti testi ciò era avvenuto perché anche il Pubblico Ministero aveva fatto lo stesso preannunciando la richiesta di assoluzione.
Evidenzia, inoltre, che il giudice penale può sempre fare uso dei propri poteri officiosi, anche a fronte della rinuncia alle prove dichiarative ammesse, ai fini dell’accertamento della verità materiale.
2.4. La ricorrente, con il quarto motivo, proposto in via subordinata, deduce l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 62 bis cod. pen. nella parte in cui non prevede una diminuente e/o la procedibilità a querela di parte quando per la natura, la specie, i mezzi e le modalità dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, richiamando, a fondamento delle proprie doglianze, la recente pronuncia n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale in tema di rapina c.d. impropria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.
La decisione impugnata ha fatto riferimento, per giustificare il ribaltamento dell’esito assolutorio del giudizio di primo grado, ai principi affermati, nelle more, da Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01, che, risolvendo un contrasto che si era formato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ha chiarito che nel delitto di furto il fine di profitto che integr
il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.
Il ragionamento delle Sezioni Unite si fonda sull’essenziale considerazione per la quale, al di là della natura, patrimoniale o meno, del fine perseguito dall’autore del delitto, la sottrazione del bene determina comunque un pregiudizio per il patrimonio della persona offesa dal reato, e quindi una lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Sennonché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella fattispecie in esame, dalla querela della persona offesa e dalle successive dichiarazioni rese dalla stessa nel corso del dibattimento nel giudizio di primo grado non è emerso con la necessaria chiarezza se vi sia stata una effettiva sottrazione dei cellulari, per un tempo anche minimo, ma comunque apprezzabile.
Di conseguenza l’applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia avrebbe dovuto essere vagliata all’esito della rinnovazione della prova dichiarativa assunta dal Tribunale stante il ribaltamento dell’esito assolutorio del giudizio di primo grado poiché l’interpretazione della portata delle relative dichiarazioni era essenziale per la corretta ricostruzione dei fatti.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2025
Il Consigliere COGNOME
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Il Presidente