Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME ii ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. peri.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt, 111 Cost., 512 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU.
Violazione di legge e vizio di motivazione con rfermeto aiVart. 624 cod. peri.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’ad: 625 n. 7 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 52 n. 4 cod. pen,
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 52-bis e 69 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.
Considerato che la prima doglianza deve essere dicharat namr ssibile in quanto proposta con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugNOMErio proposto avverso la sentenza di primo grado. La corte d’appello, con argomentare logico ; conforme alle emergenze rappresentate in motivazione, ha sostenuto come non fosse prevedibile che la persone offesa, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., potesse rendersi irreperibile, essendo residente in Italia da lungo tempo, essendosi recata più volte presso gli uffici di polizia e avendo documentato presso gli inquirenti la revoca dei decreto di allontanamento che aveva riguardato la sua p3ersona. Ha inoltre osservato come dette dichiarazioni siano state acquisite su richiesta del P.M. e con il consenso implicito della difesa dell’imputato, che nulla aveva osservato in proposito; ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa è avvenuta nella ricorrenza dei presupposti di legge.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici’ perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, in cui si contesta !a motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero’ in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5455 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. è fondata su argomentazioni del tutto immuni da censure perché conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede, in base ai quali la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non à
esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato, non idoneo a consentire l’interruzione dell’azione criminosa, tanto più che nei caso in esame le telecamere erano esse stesse oggetto del furto consumato (cfr. Sez. 5, n. 1509 dei 26/10/2020, dep, 2021, Rv. 280157).
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. peri. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni del tutto immuni da censure sui piano logico (si veda’ in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale laddove esclude che possa rinvenirsi un di lieve entità neiia contestata condotta delittuosa, avuto riguardo ai rilevante valore economico delle telecamere sottratte – pari a circa 500 euro- ed al costo della manodopera per loro l’installazione).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti (motivi quinto e sesto dei ricorso) sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di iyierito posto in evidenza la gravità del fatto e l’assenza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell’imputato;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento Uogco (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 – 04/02/2014, Rei rario, Rv. 259142);
considerato che il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello finalizzata alla escussione della persona offesa è stata congruamente argomentata dalla Corte di merito, la quale ha posto in evidenza la genericità dell’istanza e l’assenza di ragioni di assoluta necessità della escussione della teste, stante l’acquisizione delle sue dichiarazioni.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente COGNOME pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremlla in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
Consigliere estensore