Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42305 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l’ordinanza impugnata,’
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di fungibilità, ha respinto la domanda avanzata da NOME COGNOME evidenziando correttamente che la pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 19 maggio 2016 (riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 19 ottobre 2016) era stata già interamente espiata prima dell’inizio dell’esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 3 febbraio 2022,
Rilevato, altresì, che in tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all’inizio della carcerazione n è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l’espiazione della pena (Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015; Rv. 263192 – 01 );
Considerato, quindi, che la pretesa del ricorrente di imputare, mentre era in corso l’espiazione della pena relativa al reato di cui alla sentenza sub III (dal 2015 al 2018), la custodia cautelare relativa al reato poi oggetto della sentenza sub I solo perché questo i ftz) GLYPH reato era ostativo è infonda -tale si pone in contrasto con il disposto dell’art.288 del codice di rito in base al quale quando si espia la pena detentiva la custodia cautelare carceraria resta sospesa;
Rilevato, infine, che la sentenza n.33/2022 della Corte costituzionale (richiamata nel ricorso) riguarda la differente materia dei benefici penitenziari ed è quindi estrane all’oggetto del presente procedimento;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.