Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1032 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CARRU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 27958/2022
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado quanto all condanna per i reati di cui agli artt. 483 e 515 cod.pen.
Considerato che le doglianze di cui al ricorso, che contestano la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di appello, che motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, R 207944).
Considerato, altresì, che le censure sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Preside