Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1092 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1092 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Belgio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/1/2025 della Corte d’appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 gennaio 2025 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 7 novembre 2022 del Tribunale di Pesaro, con la quale lo stesso COGNOME era stato ritenuto responsabile di due contestazioni del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 de 2000, commesso con riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2015 e 2016 presentate il 30 settembre 2016 e il 28 febbraio 2017, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, con l’applicazione delle pene accessorie temporanee di cui all’art. 12 del medesimo d.lgs. 74/2000 e la confisca del profitto del reato, pari a euro 14.973,22.
Entrambe le contestazioni attengono all’utilizzo a fine di evasione, nelle dichiarazioni fiscali della RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato era amministratore, di fatt relative a operazioni inesistenti, concernenti servizi terziarizzati, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di detta società.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 74 del 200 con riferimento alla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse nei confronti dell’impresa amministrata dal ricorrente e indicate, quali voci di costo, nelle dichiarazioni fiscali della stessa.
La RAGIONE_SOCIALE, che gestiva un RAGIONE_SOCIALE in Cartoceto, aveva concluso con la RAGIONE_SOCIALE un contratto per la gestione del servizio di vendita, caricamento scaffali, cassa, sistemazione e deposito, e le relative fatture, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, erano state giudicate afferenti a operazioni inesistenti, in quanto soggette a un regime giuridico e fiscale diverso da quello utilizzato, sulla base del rilievo che la RAGIONE_SOCIALE non era risultata il centro decisionale delle politiche commerciali della RAGIONE_SOCIALE, cosicché il contratto non poteva essere qualificato come un appalto di servizi, bensì di somministrazione di manodopera; in particolare era stato sottolineato, dal Tribunale di Pesaro, che la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a fornire il personale richiesto dalla committente, senza mai partecipare attivamente e fattivamente alla gestione dell’impresa e non aveva sostenuto costi di gestione diversi, come, ad esempio, quelli relativi alla acquisizione di fattori produttivi o p l’organizzazione dei mezzi e degli strumenti da impiegare nell’appalto.
Anche la Corte d’appello aveva, quindi, ritenuto tali fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nonostante le relative prestazioni fossero state effettivamente eseguite e fossero funzionali alla attività di gestione del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, senza neppure tenere conto del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva
versato l’imposta addebitata alla RAGIONE_SOCIALE nelle fatture emesse a suo carico, cosicché l’aver negato a quest’ultima il diritto alla correlata detrazione aveva pregiudicato il principio di neutralità e proporzionalità dell’iva.
Tale conclusione si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e con l’art. 19, comma 1, d.P.R. 633/72 istitutivo dell’iva, in quanto in presenza di operazioni reali, seppure incongrue sul piano del regime fiscale applicato, non sarebbe possibile discorrere di inesistenza delle medesime, che sarebbe ravvisabile solo quando le prestazioni descritte nelle fatture non siano state effettuate.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 e 1677 cod. civ. e 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in ordine alla valutazione del rischio d’impresa.
Nel richiamare le differenze tra l’appalto di servizi e la somministrazione di manodopera, quest’ultima disciplinata dagli artt. 20 e 28 del d.lgs. n. 276 del 2003, si sottolinea la configurabilità di un contratto di appalto di servizi quando questo sia svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento per la realizzazione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo dipendenti dell’appaltatore. La decisione della Corte d’appello di Ancona, che aveva qualificato come mera somministrazione di manodopera il rapporto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sarebbe, pertanto, errata, in quanto per poter ravvisare un appalto di servizi non era necessario, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, che la RAGIONE_SOCIALE si facesse carico della gestione del RAGIONE_SOCIALE, assumendosi il relativo rischio d’impresa, in quanto l’oggetto del contratto d’appalto non era costituito dalla gestione commerciale dell’impresa, ma dalla fornitura di servizi di gestione complementare per la gestione del servizio di vendita, caricamento scaffali, cassa, sistemazione e deposito presso il RAGIONE_SOCIALE di Cartoceto della RAGIONE_SOCIALE, servizi che la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto con organizzazione propria e con propri mezzi, gestendo a proprio rischio l’esecuzione dell’incarico e impartendo ordini e direttive ai suoi dipendenti, con la conseguente configurabilità di un appalto di servizi.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), la violazione e l’errata applicazione degli artt. 40 e 42 cod. pen., a causa della erroneità della affermazione della consapevolezza del ricorrente del carattere evasivo dell’operazione, non essendo stati acquisiti elementi di fatto dimostrativi di tale stato soggettivo, sia in ordine all’alterità soggettiva delle operazioni, s circa la natura evasiva delle stesse.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e dei principi sulla
distribuzione dell’onere della prova e sulla salvaguardia del contraddittorio, per essersi fondata l’affermazione di responsabilità esclusivamente sugli accertamenti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in assenza di contraddittorio.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 546 cod. proc. pen., a causa dell’utilizzazione di atti dell’indagine amministrativa compiuti quando erano già emersi indizi del reato poi contestato al ricorrente, con la conseguente violazione di quanto stabilito dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., secondo cu devono in tale situazione essere rispettate le norme del codice di rito, essendo state violate, nel corso dell’accesso compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, quelle di cui agli artt. 61, 63, 350 e 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando quanto esposto nella sentenza impugnata a proposito del sistema fraudolento realizzato dal ricorrente, attraverso una intermediazione di manodopera dissimulata da un contratto d’appalto di servizi; la piena consapevolezza in capo all’imputato di tale sistema, desunta dalla anomalia di affidare in appalto un servizio che veniva svolto dal proprio personale previamente riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE e operante sotto le proprie direttive; la genericità del quarto e del quinto motivo.
Con memoria del 10 novembre 2025 il ricorrente ha replicato a tali richieste, sottolineando, in particolare, la fondatezza del quinto motivo di ricorso, a causa della violazione, nel corso della verifica amministrativa, quando erano già emersi indizi di reato, delle disposizioni di cui agli artt. 61, 63, 350 e 354 cod proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione di disposizioni di legge penale, per avere ritenuto i giudici di merito inesistenti l operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima utilizzate come voci di costo nelle proprie dichiarazioni fiscali, pur trattandosi di operazioni realmente avvenute, concernendo prestazioni effettivamente eseguite, è manifestamente infondato.
Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti configurabile, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, anche nel caso di
fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovver consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284494 – 01; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814 – 01; Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986 – 01; Sez. 3, n. 20353 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 247110 – 01).
Anche in tema di mera intermediazione di manodopera, ossia in presenza di effettiva esecuzione delle prestazioni, è stato affermato che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini iva l’utilizzo di elementi passivi fittizi cost da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura (Sez. 3, n. 11633 de 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282985 – 01, richiamata anche nella sentenza impugnata; v. anche Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, COGNOME, Rv. 279509 – 02, che ha chiarito che è configurabile il concorso fra la contravvenzione di cui all’art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell’iva, nel caso di utiliz di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello, a sostegno della affermazione della inesistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate dall’impresa amministrata dal ricorrente, ha sottolineato che i servizi appaltati da quest’ultima riguardavano il servizio di vendita, caricamento di scaffali, cassa, sistemazione e deposito, ossia buona parte delle attività tipiche che rientrano nell’ordinaria attivit di un RAGIONE_SOCIALE come quello gestito dalla committente: l’attività oggetto del contratto di appalto coincideva, cioè, in gran parte, con l’attività caratteristica gestione di un RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata ad assumere il personale che le sarebbe stato indicato dalla committente, la quale aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE alcuni lavoratori, ex dipendenti della stessa committente RAGIONE_SOCIALE, il cui rapporto di lavoro era cessato in corrispondenza con l’assunzione dell’appalto da parte della RAGIONE_SOCIALE, ed erano poi stati inviati alla suddetta committente per svolgere le medesime mansioni precedentemente esercitate. La carenza del rischio d’impresa in capo alla RAGIONE_SOCIALE e il mancato esercizio dell’attività di direzione e organizzazione dei mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore è, poi,
stata ricavata dagli accertamenti svolti dall’ispettorato del lavoro, da cui è emerso che l’appaltatrice non aveva esercitato poteri direttivi e organizzativi sul personale e, addirittura, che i dispositivi antinfortunistici erano stati forniti dalla s appaltante, nonché dagli accertamenti compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, da cui è emerso che la cooperativa non aveva abitualmente sostenuto costi di gestione.
Si tratta di considerazioni pienamente idonee a giustificare l’affermazione della inesistenza soggettiva delle operazioni economiche sottostanti le fatture utilizzate dal ricorrente nelle dichiarazioni fiscali dell’impresa che amministrava, essendo stati sottolineati in modo logico i plurimi e concordanti elementi di prova ritenut univocamente dimostrativi della realizzazione, dietro lo schermo di un contratto d’appalto di servizi, di una intermediazione di manodopera, con la conseguente inesistenza soggettiva delle fatture, per essere le prestazioni nelle stesse indicate state svolte tra soggetti diversi (ossia tra la RAGIONE_SOCIALE e i lavoratori inviati dalla RAGIONE_SOCIALE elementi ritenuti idonei a configurare il reato, e che il ricorrente non h considerato, essendosi limitato a sottolineare l’effettività delle prestazioni, senza confrontarsi con i plurimi elementi considerati per poterne affermare l’inesistenza soggettiva, con la conseguente manifesta infondatezza delle sue censure.
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione del rapporto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE amministrata dal ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, ritenuto dai giudici di merito riconducibile a una mera somministrazione di manodopera, e, invece, ad avviso del ricorrente, da qualificare come appalto di servizi, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, sulla base della quale questi hanno, concordemente e in modo non manifestamente illogico, concluso per la sussistenza di una intermediazione di manodopera e, con essa, per l’insussistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e da questa utilizzate nelle proprie dichiarazioni iva.
La Corte d’appello, nel disattendere l’analoga censura sollevata con l’atto d’impugnazione, ha sottolineato, come notato al par. 2, i plurimi e convergenti elementi ritenuti dimostrativi della realizzazione di una intermediazione di manodopera, e dunque dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, e tali rilievi sono stati censurati in modo generico, ossia senza considerarli in modo critico, e assertivo, sulla base di considerazioni astratte circa la differenza tra l’appalto e l somministrazione di manodopera, con la conseguente inammissibilità anche di tale censura, per la sua genericità e manifesta infondatezza.
Il terzo motivo, relativo alla insussistenza dell’elemento psicologico, a causa della mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della fittizietà soggettiva delle operazioni commerciali sottostanti le fatture emesse nei confronti della
società che amministrava, oltre che della assenza del dolo di evasione, è, anch’esso manifestamente infondato, in quanto consiste nella generica allegazione dell’assenza di tale consapevolezza e finalità evasiva, in ragione della buona fede del ricorrente e della inconsapevolezza della qualificabilità di dette operazioni come soggettivamente inesistenti, disgiunta dal confronto, tantomeno critico, con quanto esposto in proposito in modo idoneo nella motivazione della sentenza impugnata, laddove si sono sottolineati, come già osservato, i plurimi e concordanti elementi dimostrativi della inesistenza soggettiva delle operazioni, tra cui, in particolare, l’avere affidato in appalto alla RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento di buona parte delle mansioni relative allo svolgimento dell’attività d’impresa, mediante propri dipendenti prima licenziati dalla RAGIONE_SOCIALE e poi assunti dalla RAGIONE_SOCIALE, sui quali l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE esercitava il potere di direzione e controllo, traendone la piena consapevolezza in capo al ricorrente della fittizietà delle fatture e della finalità evasiva sottostante il loro utilizzo (e, prima ancora, della stipula d contratto d’appalto).
5. Il quarto motivo, relativo alla violazione dei principi del ragionevole dubbio e di rispetto del diritto al contraddittorio, è inammissibile a causa della sua genericità, consistendo, anch’esso, nella mera asserzione della insufficienza degli elementi acquisiti nel corso della verifica amministrativa a giustificare l’affermazione di responsabilità e della, conseguente, violazione del diritto al contraddittorio dell’imputato, non essendo stato indicato quali violazioni del diritto di difesa dell’imputato si sarebbero verificate, quali sarebbero gli elementi di prova viziati o, comunque, irregolarmente acquisiti, quali sarebbero state le violazioni del diritto di difesa dell’imputato, in particolare del suo diritto al contraddittor alla controprova, con la conseguente inidoneità di tale motivo di ricorso a costituire efficace mezzo di critica argomentata a specifiche parti della decisione impugnata.
6. Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 220 disp. att. cod. pro pen., per l’indebito utilizzo di prove acquisite irregolarmente, in violazione dell disposizione denunciata, per non essere state osservate le norme del codice di rito, in particolare gli artt. 61, 63, 350 e 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. co proc. pen., successivamente all’emersione di indizi di responsabilità, è anch’esso inammissibile a causa della sua genericità.
Tale censura è, anzitutto, priva della analitica illustrazione degli elementi di prova che sarebbero stati acquisiti successivamente al momento in cui sarebbero emersi inequivoci indizi di reità a carico del ricorrente e dei vizi che affliggerebbero, posto che nel ricorso si fa solo generico riferimento agli accertamenti compiuti nel corso della verifica amministrativa eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ad alcune disposizioni del codice di procedura penale, senza
alcuna illustrazione di tali accertamenti e del loro contenuto, dei vizi dai qual sarebbe colpita la loro acquisizione, e, soprattutto, della decisiva incidenza di tal elementi di prova ai fini della ricostruzione dei fatti e della affermazione d responsabilità, ossia della cosiddetta prova di resistenza, posto che , come notato, nel ricorso si fa solo generico riferimento alla acquisizione di elementi di prova nel corso della verifica fiscale senza altre specificazioni.
Grava, infatti, sulla parte che deduce l’inutilizzabilità di un atto l’onere indicare specificamente i documenti sui quali l’eccezione si fonda e, altresì, di allegarli, qualora, come nel caso in esame, essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284519 – 01; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 – 01; v. anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244329 – 01, secondo cui nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al general onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale).
Inoltre, la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nul dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito ali l’art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 – 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 – 01), giacché altrimenti si giungerebbe a ritenere l’inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degl risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato. Non, dunque, la generica violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione delle disposizioni di legge processuale che avrebbe determinato l’inutizzabilità con riguardo ai singoli atti riportati nel processo verbale di constatazione, cosicché non è sufficiente / Come nel caso in esame, la generica indicazione di disposizioni processuali che si assumono violate, ma occorre anche la specifica indicazione degli atti processuali compiuti in violazione di dette disposizioni.
Qualora, poi, con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di u elemento a carico (peraltro, come osservato, neppure chiaramente indicato), il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la lor espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identi convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01, nonché
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011 – 01).
Ne consegue l’inammissibilità dei rilievi formulati con il quinto motivo di ricorso e sviluppati con la memoria, a causa della loro genericità, essendo privi della indicazione degli atti che si assumono viziati, dei vizi processuali da cui sarebbero affetti e della loro incidenza e rilevanza nella valutazione delle prove e nella successiva e conseguente affermazione di responsabilità.
In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della evidente infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 18/11/2025