Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28541 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Noale il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Dolo il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 22/05/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/05/2023, il G.i.p. dlel Tribunale di Venezia ha applicato a COGNOME NOME NOME a COGNOME NOME la pena da costoro concordata in relazione quanto a COGNOME NOME NOME NOME reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati ai capi e), limitatamente all’anno di imposta 2015, e j), limitatamente
agli anni 2014-2017; nonché – quanto a COGNOME NOME – al reato continuato di dichiarazione fraudolenta, contestato al capo h), limitatamente agli anni 2 2017.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 448-bis cod. proc. pen. per avere il G.i.p. modif la qualificazione giuridica del fatto quale falsa fatturazione oggettiva inesistente, anziché – come prospettato nell’istanza di applicazione pe soggettivamente inesistente. Si deduce l’illegittimità di tale modifica, essen l’altro prevista, per l’ipotesi ritenuta dal G.RAGIONE_SOCIALE.p., una sanzione tributaria grave di quella relativa all’inesistenza soggettiva della fatturazione, e si la mancata restituzione degli atti al P.M. in conseguenza della diversi qualificazione giuridica ritenuta.
2.2. Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, “avendo il G.i.p. violato la vol dell’imputato che subordinava la richiesta di applicazione della pena all’emiss di decreto di archiviazione per i reati di cui ai capi E), F), G)”.
Ricorre per cassazione COGNOME NOMENOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in termini sovrapponibili a quelli dedotti nel pr motivo di ricorso del coimputato COGNOME NOMENOME
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manif infondatezza.
Con memorie tempestivamente trasmesse, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Per dà che riguarda il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, vien in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, un lato, «l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalen fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operaz oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del rea dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. quale, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti ope inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista ogge soggettivo» (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 01). D’altro lato, con riferimento al reato ascritto a COGNOME NOMENOME si è di r affermato che «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fattur
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documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un’evasione d’imposta)
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, deve convenirsi con le considerazioni svolte nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in ordine al fatto che le connotazioni soggettive o oggettive della falsità delle fatture non danno luogo a diverse figure di reato, costituendo unicamente modalità di realizzazione del reato di cui all’art. 8.
Tra l’altro, l’imputazione ascritta agli COGNOME nemmeno precisava su quale tipologia di inesistenza si fondasse l’ipotesi accusatoria, sicché il passaggio della motivazione del G.i.p, che in sede di esclusione dei presupposti di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. ha fatto riferimento alla inesistenza oggettiva, non comporta vizi di qualificazione giuridica, né – tanto meno – può fondare una doglianza deducibile avverso una sentenza di patteggiamento (sentenza che, comunque, non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario). Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01).
Priva di qualsiasi consistenza risulta l’ulteriore censura prospettata da COGNOME NOME.
È invero del tutto evidente che una condizione quale quella menzionata in ricorso, ove realmente apposta ad una richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., risulterebbe totalmente abnorme. Peraltro, ogni ulteriore approfondimento al riguardo appare ultroneo, dal momento che, dall’istanza di patteggiamento (allegata al ricorso), emerge che l’istanza stessa era stata condizionata non già all’emissione di un provvedimento di archiviazione per altri reati (semplicemente sollecitato in quella sede), ma alla concessione del
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beneficio della sospensione condizionale (cfr. pag. 7 della richies patteggiamento).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
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Il Consiglie GLYPH stensore
Il Presidente